Cassazione Penale, Sentenza n. 51470/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che la condannava per il reato di lesioni personali (art. 590 c.p.) per il morso arrecato da un suo cane ad una terza persona. Il primo motivo deduceva l'insussistenza della responsabilità colposa del proprietario richiamando gli obblighi di custodia ex art. 672 c.p. e sostenendo che il comportamento imprudente della vittima (avvicinarsi al cane) avesse interrotto il nesso causale. Il secondo motivo prospettava violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p. proced.) lamentando che il giudice non avrebbe valutato correttamente le ipotesi causali alternative.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito delle censure ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato che la proprietaria non aveva adottato le cautele necessarie (guinzaglio lungo circa 1,5 m e assenza di museruola), che il cane aveva saltato due volte sulla persona offesa e che, conoscendo una lesione all'orecchio dell'animale, la proprietaria avrebbe dovuto assicurarlo con un guinzaglio più corto o con museruola. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato perché il giudice aveva considerato e scartato con motivazione i fatti proposti dalla difesa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma sostanziale relativa alle lesioni personali; la condanna impugnata si fondava su tale fattispecie in relazione al danno cagionato dal cane.
art. 672 cod. pen.
Parametro utilizzato per definire gli obblighi di custodia del proprietario/detentore di un animale; la Corte ha ritenuto che la mancata adozione di cautele previste da tale disciplina integri colpa a carico del proprietario.
art. 41 c.p. (comma finale)
Richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale; la Corte ha escluso che il comportamento della vittima abbia interrotto il nesso causale salvo che non introduca un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante deve prevenire.
art. 533 c.p.p.
Norma sul principio di affermazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità rispetto al caso concreto, perciò inammissibile e comunque infondata.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza l'applicazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa della parte; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione a carico dell'autore del ricorso inammissibile; la Corte ha preso a riferimento tale principio nella determinazione dell'onere a carico della ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Principi consolidati secondo i quali il proprietario/detentore ha una posizione di garanzia che impone l'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire le aggressioni e che l'effetto interruttivo del nesso causale è riconosciuto solo per fatti che introducano un rischio nuovo o radicalmente esorbitante.
Massime di principio
- Il proprietario o detentore di un cane assume una posizione di garanzia: deve adottare cautele proporzionate alla taglia, razza e caratteristiche dell'animale (es. guinzaglio corto, museruola) per prevenire danni a terzi.
- Il comportamento della vittima non interrompe automaticamente il nesso causale; l'interruzione si verifica solo se il comportamento introduce un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il proprietario era tenuto a governare.
- In sede di ricorso in Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o petizioni di principio sono inammissibili.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la rilevanza delle circostanze di fatto (es. dinamica dell'aggressione, tentativi di trattenere l'animale); la Suprema Corte interviene quando emerge manifesta infondatezza o violazione di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando la parte sia ritenuta in colpa nella proposizione del ricorso.
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