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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10286/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato condanne per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardano: 1) la mancata o carente applicazione della causa di non punibilità/derubricazione prevista dall'art. 73, comma 5 ("lieve entità"); 2) presunto travisamento della prova e mancanza di adeguata considerazione dei filmati; 3) vizi di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sulla determinazione della pena; 4) contestazione della confisca del veicolo (per Manetta) e mancata prova del lucro illecito; 5) doglianze procedurali e di violazione dei canoni di motivazione.

La decisione

Esito misto: per Nicola Manetta il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; per Donato Bevilacqua il ricorso è stato ritenuto fondato con annullamento della sentenza in punto di qualificazione giuridica e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame; per Romina Bevilacqua, Franco Passalacqua, Cosimo Bevilacqua e Leonardo Bevilacqua la Corte di Cassazione ha accolto i profili relativi alla qualificazione giuridica (in particolare la mancata adeguata motivazione circa l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5) e ha annullato la sentenza limitatamente a tale questione, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuova valutazione; le altre doglianze sono state in gran parte dichiarate inammissibili o rigettate. In sintesi: annullamento parziale per più ricorrenti (rinvio per nuova valutazione della qualificazione e, se necessario, della pena e della recidiva); rigetto/inammissibilità per parte delle censure e per Manetta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice principale (attività di cessione e detenzione a fini di spaccio). La Corte ha utilizzato questa disposizione quale riferimento per le condanne confermate dagli organi di merito.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la causa di lieve entità: richiede valutazione complessiva di più indici (quantità e qualità della sostanza, modalità, finalità della detenzione, condizioni soggettive e contesto). La Corte di legittimità ha ribadito che il giudice deve esplicitare il vaglio di tutti gli indici e può comunque escludere la lieve entità se anche piccole cessioni risultano manifestazione di una capacità stabile di diffusione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamata in giurisprudenza per stabilire rapporti e confini tra ipotesi di associazione/fattispecie aggravate e cause di lieve entità; utile per comparare l'elemento organizzativo e continuativo.

  • codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione). I ricorrenti hanno invocato tali lett. per censurare la motivazione di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Previsione utilizzata per condannare il ricorrente inammissibile (Manetta) al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.

  • Costituzione, art. 111

    art. 111, comma sesto, Cost.

    Principio del processo equo e del dovere di motivazione della decisione giudiziaria; invocato per criticare motivazioni ritenute insufficienti.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Regole sulla valutazione della prova. I ricorrenti hanno dedotto travisamento della prova e erronea applicazione di tali criteri; la Corte ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità rispetto alla rivalutazione delle prove.

  • codice penale, artt. 99 e 101

    Richiamati nell'ambito delle censure sulla recidiva e sulla personalizzazione della pena (criteri di ragionevolezza/proporzione nella valutazione della recidiva).

  • Costituzione, art. 27

    Invocato in relazione alla determinazione della pena e ai principi costituzionali di trattamento sanzionatorio e finalità rieducativa.

  • codice di procedura penale, art. 548

    art. 548, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare vizi formali di motivazione che, se sussistenti, potrebbero comportare nullità. La Corte valuta se gli indispensabili richiami normativi e motivazionali siano presenti.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato nella doglianza relativa alla determinazione della pena (esigenze motivazionali quando ci si discosta dal minimo edittale).

Massime di principio

  • La configurabilità della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un giudizio complessivo e motivato su tutti gli indici previsti (quantità e qualità della sostanza, modalità della condotta, finalità della detenzione, condizioni soggettive e contesto): non basta il dato quantitativo isolato.
  • Piccole o ripetute cessioni possono comunque escludere la lieve entità se risultano manifestazione di una capacità stabile e non episodica di diffusione di stupefacenti (es. organizzazione, occultamento sistematico, uso di terzi).
  • In cassazione non è consentita una semplice rivalutazione globale delle prove o la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti: i vizi ammessi sono quelli di diritto (violazione di legge, vizio di motivazione palese, travisamento della prova quando evidente).
  • La motivazione del giudice di merito deve esplicitare il vaglio degli indici rilevanti; carenza o apparenza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
  • L'accertamento della recidiva e la determinazione della pena richiedono motivazione specifica e individualizzata: l'applicazione automatica della recidiva o l'allontanamento non motivato dal minimo edittale è censurabile.
  • La confisca o il fondamento patrimoniale dell'azione penale richiedono elementi idonei a collegare la sproporzione del bene al reddito e/o alla provenienza illecita; la mera produzione di una ricevuta senza prova del beneficiario può non essere sufficiente a giustificare l'esonero.
  • Le questioni probatorie basate su immagini/filmati devono essere affrontate in fatto dal giudice di merito; la Cassazione verifica la logica e la coerenza della motivazione, non riesamina direttamente le immagini.

Testo integrale

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