Cassazione Civile, Ordinanza n. 20919/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte esecutata)
La controversia
Un architetto, nominato consulente tecnico d'ufficio in una procedura esecutiva immobiliare, aveva ottenuto dal giudice dell'esecuzione un decreto di liquidazione del compenso posto a carico del solo creditore procedente. Poiché tale compenso non era stato pagato, egli aveva poi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto formalmente pignorato, sostenendo che nella procedura esecutiva vi fosse solidarietà passiva tra creditore procedente ed esecutato ai sensi dell'art. 1294 c.c., in quanto il suo incarico era stato svolto nell'interesse comune delle parti del processo. La controparte aveva opposto che il pignoramento era stato rivolto per errore contro un soggetto diverso dal vero debitore indicato dal titolo esecutivo, che la procedura era stata rinunciata ed estinta proprio per tale errore e che, quindi, non poteva essere tenuta a sopportare il compenso del CTU. La Corte d'appello aveva accolto tale impostazione, revocando il decreto ingiuntivo e negando l'applicabilità della solidarietà tra condebitori. In cassazione il professionista ha dedotto: omessa acquisizione del fascicolo di primo grado e del fascicolo di parte appellante, violazione delle regole processuali e dell'onere della prova; decisione in assenza di documenti decisivi; motivazione apparente; violazione dei limiti devolutivi e formazione di giudicato interno sull'art. 1294 c.c.; erronea esclusione della solidarietà e dell'applicabilità delle norme sulle spese dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendoli congiuntamente infondati o, per le censure ulteriori sulla seconda ratio decidendi, inammissibili per difetto di interesse. Ha affermato che l'acquisizione del fascicolo di primo grado è rimessa al potere discrezionale del giudice d'appello e che, nel caso concreto, i fatti decisivi erano pacifici: il pignoramento era stato eseguito contro la Congregazione, ma il vero debitore risultava essere un diverso soggetto; la procedura era stata rinunciata ed estinta; il compenso del CTU era stato liquidato a carico del solo creditore procedente. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui la Congregazione non era la "giusta parte" della procedura esecutiva e, pertanto, non poteva essere gravata del compenso del consulente sulla base dell'art. 1294 c.c. La Corte ha inoltre escluso sia la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata specifica contestazione, sia il vizio di motivazione apparente, sia la formazione di un giudicato interno ostativo alla diversa qualificazione giuridica della questione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compenso delle spese del giudizio di legittimità non liquidato per la mancata costituzione dell'intimata, e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1294 c.c.
La solidarietà passiva tra condebitori non è applicabile automaticamente al compenso del CTU nominato in una procedura esecutiva quando il soggetto ingiunto non è il vero debitore del titolo esecutivo e la procedura è stata avviata per errore contro un terzo formalmente esecutato.
art. 95 c.p.c.
Le spese dell'esecuzione, comprese quelle di CTU, gravano sull'esecutato solo se l'esecuzione giunge a buon fine; in caso di estinzione il regime delle spese segue le regole proprie dell'estinzione.
art. 310 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per evidenziare il regime delle spese nel processo estinto.
art. 632 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare che, in caso di estinzione dell'esecuzione, le spese restano a carico del creditore procedente salvo diverso accordo.
art. 347 c.p.c.
L'acquisizione del fascicolo di primo grado in appello è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di impugnazione.
art. 168 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla trasmissione del fascicolo di parte e d'ufficio nel grado di appello.
art. 36 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di ricostruzione del fascicolo smarrito.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che l'appellante dovesse produrre i documenti posti a fondamento del gravame; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse difetto di prova decisivo.
art. 115 c.p.c.
La Corte ritiene che non vi sia stata una specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte, ma solo contestazioni generiche.
art. 116 c.p.c.
Non risulta violato il principio di libera valutazione della prova, poiché la decisione si fonda su fatti non specificamente contestati.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza d'appello espone una ratio logica e comprensibile.
art. 161 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre invalidità della sentenza per pretesi vizi motivazionali.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sul requisito di motivazione della sentenza.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di specificità dei motivi di appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di devoluzione delle questioni non riproposte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avrebbe deciso su una qualificazione giuridica non devoluta.
art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norma processuale di legittimità invocata per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per omessa acquisizione del fascicolo di primo grado è utile solo se la parte indichi specificamente documenti o elementi decisivi che il giudice di appello avrebbe dovuto utilizzare e che non fossero altrimenti ricavabili.
- L'acquisizione del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello non è un adempimento automatico e necessario in ogni caso, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La contestazione ex art. 115 c.p.c. deve essere specifica: mere contestazioni generiche o basate sulla mancata prova documentale non impediscono al giudice di valorizzare fatti non specificamente contestati.
- La solidarietà passiva dell'art. 1294 c.c. non può essere applicata in modo automatico al compenso del consulente tecnico nominato in una procedura esecutiva quando il soggetto formalmente esecutato non coincide con il vero debitore del titolo e la procedura è stata instaurata per errore.
- Nelle esecuzioni forzate, le spese, comprese quelle per l'ausiliario, seguono il regime proprio delle spese esecutive e, in caso di estinzione, non ricadono automaticamente sull'esecutato formalmente pignorato.
- Un motivo di ricorso che investa una sola delle rationes decidendi poste a base della sentenza è inammissibile per difetto di interesse se l'altra ratio, autonoma e sufficiente, resta comunque idonea a sorreggere la decisione.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre se la decisione espone una ratio coerente, anche mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali e ai fatti non contestati.
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