Cassazione Penale, Sentenza n. 8065/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/04/2022 (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Foggia). L'imputato deduceva cinque motivi principali: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni e della perizia trascrittiva per mancata indicazione del nome della traduttrice e carenza di criteri di traduzione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla prova dei reati contestati (capi B, C, D, G) e divieto di applicare presunzioni di secondo grado; (3) insufficienza della "droga parlata" per provare l'esistenza dello stupefacente; (4) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (5) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche e all'entità degli aumenti per la continuazione. Ha poi proposto due motivi nuovi: carenze formali della perizia (mancata indicazione dell'interprete e mancata verbalizzazione delle sue attività) e errata identificazione della sua persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto inconsistente perché l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nel verbale delle intercettazioni non comporta, di per sé, inutilizzabilità (sanzione prevista solo nei casi tassativi dall'art. 271 c.p.p.); l'interprete era stata sentita in udienza e il difensore non aveva eccepito in merito. I motivi relativi all'identificazione e alla prova (inclusa la cd. "droga parlata") sono stati ritenuti generici e ricondotti alla piena valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale, che ha motivato con intercettazioni, servizi di appostamento, pedinamenti, sequestri collegati (es. episodî con Selmaj Niko e l'arresto di Di Rienzo con 75 kg di marijuana) e acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. La mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è stata ritenuta corretta in applicazione del principio delle Sezioni Unite (Murolo): gli indici dimostravano una posizione di fornitore e attività di rilevante entità internazionale, escludendo la fattispecie lieve. Anche la decisione circa il diniego delle generiche e la misura degli aumenti per continuazione è stata ritenuta congrua (incremento limitato a 6 mesi e €5.000). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Comma 4 richiede la valutazione della specifica fattispecie; comma 5 disciplina la possibile configurazione della "fattispecie lieve". La Corte territoriale ha escluso la fattispecie lieve sulla base di indici concreti (ruolo di fornitore, quantità e rapporti internazionali), in linea con le Sezioni Unite Murolo
codice di procedura penale, art. 271
L'art. 271 indica specifici casi di inutilizzabilità delle intercettazioni; l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nel verbale non rientra fra le ipotesi tassative che comportano la sanzione dell'inutilizzabilità
codice di procedura penale, art. 238-bis
Consente l'acquisizione in giudizio delle sentenze irrevocabili di altri procedimenti come elemento di prova: la Corte ha utilizzato sentenza irrevocabile relativa a un concorrente (Selmaj Niko) per rafforzare il quadro probatorio
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per le riduzioni; richiamato a supporto della valutazione circa l'entità dell'aumento per continuazione e delle circostanze
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condanna pecuniaria equitativa (qui applicata con versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende), tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.186/2000)
Giurisprudenza - Sezioni Unite (sent. Murolo, n. 51063 del 27/09/2018)
Principio interpretativo sul trattamento della "fattispecie lieve" ex art.73 DPR 309/1990: occorre valutare plurimi indici concreti e il contesto per escludere o riconoscere la fattispecie lieve; applicato per negare la riqualificazione in favore dell'imputato
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o inammissibile e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel verbale del nome dell'interprete non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la sanzione è prevista solo nei casi tassativi dall'art. 271 c.p.p.; la presenza/escussione dell'interprete in udienza e l'assenza di eccezioni difensive possono sanare la formalità.
- La cosiddetta "droga parlata" può concorrere a formare prova se è corroborata da altri elementi (servizi di osservazione, pedinamenti, sequestri, sentenze irrevocabili su soggetti collegati); da sola può essere insufficiente, ma integra il quadro probatorio se sostenuta da riscontri concreti.
- La valutazione dell'interpretazione e del contenuto delle intercettazioni è tipicamente questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per l'esclusione della fattispecie lieve ex art. 73 DPR 309/1990 occorre valutare indici fattuali (ruolo dell'imputato nella filiera, quantità, rapporti internazionali, capacità di approvvigionamento, elementi di organizzazione e ripetitività): non è sufficiente una mera affermazione, serve motivazione puntuale secondo il principio Murolo.
- Le misure aumentative per continuazione e il diniego delle circostanze generiche richiedono motivazione basata su gravità dei fatti e posizione dell'agente; piccole differenze nell'aumento possono essere ritenute congrue se coerenti con i criteri dell'art. 133 c.p.
- L'identificazione personale mediante intercettazioni deve essere supportata da riscontri esterni (controlli all'aeroporto, servizi investigativi, corrispondenze con arresti/sequestri): le contestazioni dell'imputato su trascrizioni o interpretazioni alternative vanno prospettate in modo concreto in sede di merito, non in cassazione con deduzioni generiche.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle Ammende secondo art. 616 c.p.p.; la proposizione di motivi nuovi in cassazione è valutata attentamente e può essere dichiarata inammissibile se ricade in vizi di forma o genericità.
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