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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 347/2024 in data 5 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 347/2024 del Tribunale di Piacenza, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Piacenza passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici individuati nella motivazione e per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. I ricorrenti hanno documentato la notificazione della sentenza al Ministero il 25 marzo 2025 e il relativo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria del Tribunale di Piacenza. Hanno inoltre dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, al momento della proposizione del ricorso, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero, il termine di 120 giorni per l’adempimento era decorso e l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento, non essendosi costituita. Tuttavia, nel corso del giudizio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. L’avvenuto pagamento ha determinato la sopravvenuta estinzione della pretesa e la conseguente cessazione della materia del contendere. Il TAR ha comunque applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché possa essere azionato il rimedio dell’ottemperanza; la notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è idonea a far decorrere tale termine.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento da essa derivanti.
  • Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di ottemperanza presuppone il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un domicilio digitale idoneo dell’amministrazione.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale fatta valere.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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