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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27534/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005-2010 nei confronti di una società immobiliare e, per gli anni 2007 e 2009, di una socia. L'Ufficio contestava la qualificazione delle somme versate dagli acquirenti al momento della sottoscrizione di contratti di prenotazione di compravendita immobiliare: secondo l'Agenzia non poteva escludersi la natura di acconti sul prezzo, con conseguente rilevanza IVA, mentre i giudici tributari di merito avevano ritenuto che si trattasse di caparre confirmatorie, quindi non soggette a IVA, escludendo il meccanismo presuntivo posto a base dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per carenza di esposizione del processo, delle richieste e delle ragioni della decisione; (2) violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 1385 e 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla controparte provare la natura di caparra delle somme; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, per la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando ricorra una motivazione apparente o un vizio che renda impossibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione del processo, richieste delle parti e motivazione sufficiente; la loro mancanza può determinare nullità se impedisce di comprendere la decisione.

  • art. 61, d.lgs. n. 546/1992

    Il processo tributario rinvia, per quanto compatibile, alle norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca la motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale o quando la motivazione è solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di percepire il fondamento della decisione, senza affidare all'interprete integrazioni con congetture.

  • art. 6 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla rilevanza IVA dell'operazione, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la distinzione tra caparra confirmatoria e acconto; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sull'onere di provare la natura delle somme versate; il motivo è stato assorbito.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese e disciplina processuale tributaria; motivo assorbito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese di lite; motivo assorbito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le ragioni poste a base del dispositivo.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione si configura solo quando si risolve nella violazione del "minimo costituzionale" dell'art. 111 Cost., cioè nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, motivazione perplessa o irriducibilmente contraddittoria, e il vizio deve emergere dal testo della sentenza.
  • La sentenza d'appello non può limitarsi a una adesione meramente tautologica alla decisione di primo grado o a un richiamo generico agli atti, ma deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle censure specificamente sollevate e delle ragioni della loro infondatezza.
  • Quando viene accolto un motivo che attiene alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, compresi quelli relativi al merito dell'accertamento e alle spese.
  • Nel processo tributario il rinvio alle norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione opera per quanto compatibile, sicché i principi sulla motivazione della sentenza civile si applicano anche al giudizio tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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