Cassazione Penale, Sentenza n. 28459/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati (peculato in qualità di amministratore di sostegno e curatore fallimentare; inoltre reati qualificati agli artt. 648-ter, 479, 476 e 328 c.p.). Quattro motivi: 1) contestazione del pericolo di inquinamento probatorio: il ricorrente aveva reso piena confessione; 2) contestazione del pericolo di fuga: il ricorrente era rientrato dalla Croazia non appena informato delle indagini e non ha tenuto condotte indicanti volontà di fuggire; 3) contestazione del pericolo di recidiva/concretezza e attualità del pericolo: revoca degli incarichi pubblici e segnalazioni bancarie ridurrebbero la possibilità di reiterare; 4) richiesta di sostituzione della custodia con arresti domiciliari "rinforzati", contestando l'affermazione, ritenuta inverosimile, che il ristretto potrebbe compiere operazioni bancarie telematiche dagli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per genericità, rilevando che il ricorrente non ha confutato criticamente l'ordinanza che aveva adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio (intercettazioni e tentativo di condizionare una testimone) e il pericolo di recidiva (gravità, modalità, durata e strategia distrattiva). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo secondo cui è erroneo fondare la custodia cautelare su indagini e finalità emerse in procedimenti diversi da quello in esame: non è ammesso che la valutazione della misura sia condizionata da astratte finalità probatorie o speciali preventive attinenti ad altri procedimenti. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio sulla scelta della misura (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.). Ha inoltre ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
non presente nel testo con comma esatto (menzionato come 648-ter.1)
La norma è richiamata per qualificare alcune delle condotte oggetto di imputazione (reati predatori/appropriazione indebita aggravata). La Corte non entra nel merito della qualificazione ma la considera parte del quadro contestuale utile alla valutazione della gravità e della strategia criminosa.
art. 479 cod. pen.
Richiamato come capo di imputazione (falso). Considerato nel quadro delle condotte che avrebbero contribuito alla strategia di occultamento degli ammanchi.
art. 476 cod. pen.
Richiamato come capo di imputazione (altro reato di falso). Valutato come elemento della continuità e della gravità delle condotte contestate.
art. 328 cod. pen.
Richiamato come capo di imputazione (abuso di ufficio). Inserito nel complesso valutato ai fini della gravità e della potenzialità di reiterazione.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma procedurale richiamata dalla Corte per disporre il rinvio del giudizio sulla misura cautelare al Tribunale territorialmente competente per nuovo esame.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma formale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La sussistenza della misura cautelare deve essere motivata con riferimento alle condotte oggetto di imputazione nel procedimento in esame e non può essere fondata su rischi o finalità emersi in procedimenti diversi o su valutazioni astratte.
- La confessione dell'indagato non annulla automaticamente le esigenze cautelari: occorre valutare la sincerità, l'eventuale ritrattazione o la mancanza di segni di revisione critica del comportamento.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato su elementi concreti quali intercettazioni e tentativi di condizionare testimoni, anche se sono necessari motivi specifici e non generici.
- La revoca di incarichi pubblici e le segnalazioni al sistema bancario possono attenuare la capacità di reiterare reati ma non necessariamente escludono il pericolo di recidiva; dev'essere valutata la capacità reale e le circostanze concrete dell'indagato.
- Qualsiasi richiesta di sostituzione della misura (es. arresti domiciliari "rinforzati") va valutata sulla base di elementi concreti e proporzionati: affermazioni generiche circa la possibile effettuazione di operazioni telematiche dal domicilio non sono sufficienti a giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
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