Sentenza n. 489/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto della Soprintendenza sull'istanza di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 3 l. 220/1957
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un terreno in Capaccio-Paestum ricadente nella zona di rispetto esterna alla cinta muraria dell'antica Paestum, hanno dedotto l'illegittima inerzia della Soprintendenza rispetto all'istanza del 6 novembre 2014, reiterata e sollecitata con diffida del 14 novembre 2025, volta al rilascio di un'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 3 l. 220/1957. L'istanza riguardava opere preesistenti al vincolo e successivi lavori di ampliamento e modifica. È stato inoltre evidenziato che il Comune aveva sollecitato la Soprintendenza a definire il procedimento. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto, l'accertamento dell'obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, il rilascio dell'autorizzazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalla Soprintendenza in violazione dell'obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 l. 241/1990. Ha annullato il silenzio-rifiuto e ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che restano impregiudicate le valutazioni spettanti all'amministrazione sul merito dell'istanza: non è stato quindi imposto il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. La possibilità di nominare un commissario ad acta è stata riservata per il caso di ingiustificata protrazione dell'inerzia, su istanza della parte interessata. Le spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso; la protratta inerzia sulla domanda del privato è illegittima.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione contro il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 3 l. 220/1957
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione in sanatoria richiesta; il giudice non ne ha disposto direttamente il rilascio, lasciando all'amministrazione le valutazioni di merito.
Massime di principio
- La protratta inerzia dell'amministrazione sulla domanda del privato, anche quando l'istanza richieda valutazioni discrezionali o tecniche, viola l'obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso previsto dall'art. 2 l. 241/1990.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può annullare l'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, senza sostituirsi ad essa nelle valutazioni di merito riservate all'esercizio del potere.
- La successiva diffida del privato a definire un procedimento già pendente rende attuale l'interesse all'azione contro il silenzio quando l'amministrazione continui a non adottare un provvedimento espresso.
- La possibilità di nominare un commissario ad acta può essere riservata dal giudice per l'eventualità che l'amministrazione non dia ingiustificata esecuzione all'ordine di provvedere.
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