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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13162/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lazio durato oltre il termine ragionevole, per il quale il privato aveva ottenuto in sede di equa riparazione una liquidazione di danno non patrimoniale. Dopo una prima cassazione con rinvio del decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva deciso sulla domanda, il giudice del rinvio liquidava al ricorrente euro 4.000,00 per il danno non patrimoniale e compensi ai procuratori antistatari per il giudizio originario, per il giudizio davanti alla Corte di cassazione e per il giudizio di riassunzione. Il ricorrente proponeva però nuovo ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei parametri dei DM n. 55/2014 e n. 37/2018, perché la Corte territoriale aveva omesso di liquidare la fase istruttoria e trattazione nei due gradi di merito, avendo riconosciuto solo studio, introduzione e decisionale. Sosteneva che, ai fini della liquidazione delle spese, la fase di trattazione è dovuta anche quando non vi sia istruzione probatoria e comprende l'esame degli scritti difensivi e dei provvedimenti del giudice. Chiedeva inoltre la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari e l’aumento previsto per il deposito telematico.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa liquidazione della fase istruttoria/trattazione, osservando che, nei criteri del DM n. 55/2014, tale fase comprende anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali, sicché il compenso spetta anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei difensori antistatari di somme integrative per ciascuno dei due giudizi di merito, comprensive della fase istruttoria omessa, oltre spese generali e accessori. Ha inoltre liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico dell'amministrazione soccombente, ma ha negato l'aumento del compenso richiesto per il deposito telematico, ritenendo la documentazione allegata troppo esigua e il giudizio troppo semplice per integrare un quid pluris apprezzabile.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza per contestare la liquidazione delle spese e a fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    invocato per il principio di adeguatezza del compenso all'opera prestata; la Corte ne valorizza la coerenza con la necessità di remunerare anche la fase istruttoria/trattazione effettivamente svolta

  • DM n. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c)

    la fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali, sicché il compenso spetta anche senza istruzione probatoria in senso stretto

  • DM n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis

    richiamato dalla parte ricorrente per chiedere l’aumento del compenso, ma nel caso concreto l’aumento non viene riconosciuto

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria o di trattazione è dovuta anche quando non si svolga istruzione probatoria in senso stretto, se il difensore abbia esaminato scritti difensivi, documenti delle altre parti e provvedimenti del giudice.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, non può escludersi la remunerazione di una fase del processo solo perché la causa sia stata decisa senza attività istruttoria; ciò che rileva è l'effettivo svolgimento delle attività ricomprese dalla tariffa o dai parametri applicabili.
  • Se il giudice di merito omette di liquidare una fase autonoma prevista dai parametri forensi, la Corte di cassazione può cassare il decreto e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La richiesta di aumento del compenso per modalità di deposito telematico richiede un apprezzabile quid pluris dell'attività difensiva o della fruibilità degli atti; in mancanza di concreta utilità aggiuntiva, l'aumento può essere negato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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