Cassazione Civile, Ordinanza n. 40177/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di un ingegnere libero professionista e anche lavoratore dipendente, per contributi dovuti alla Gestione separata relativi agli anni 2008 e 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto esistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di pagamento e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In cassazione l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avrebbe integrato una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a impedire la decorrenza della prescrizione per effetto della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha rilevato, anzitutto, un difetto di autosufficienza del ricorso, perché l'Istituto non aveva trascritto il documento posto a base della censura né ne aveva indicato adeguatamente la localizzazione e il deposito negli atti. Ha inoltre affermato che la doglianza era comunque inammissibile perché l'INPS, sotto forma di violazione di legge, pretendeva di censurare un accertamento di fatto, cioè la sussistenza di un comportamento occulto doloso, questione deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole all'INPS e lo ha condannato alle spese, dando anche atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione di un accertamento di fatto.
art. 2935 c.c.
La censura dell'INPS sulla decorrenza della prescrizione non è stata esaminata nel merito perché veicolata in modo inammissibile.
art. 2941 n. 8 c.c.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede un accertamento fattuale del comportamento occulto, non automatizzabile sulla sola omessa compilazione del Quadro RR.
art. 2, commi 26 e ss., legge 335/1995
Richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in legge n. 111 del 2011
Richiamato come norma rilevante in tema di contribuzione previdenziale dovuta dal professionista.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso principio di autosufficienza: la censura deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione, inclusa la trascrizione o precisa localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda.
- La deduzione di una violazione di legge non può mascherare la contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la questione attiene alla sussistenza di un comportamento occulto o doloso, essa è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, non è configurabile un automatismo tra omissioni dichiarative e doloso occultamento: occorre un accertamento concreto del comportamento del debitore.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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