Sentenza n. 1413/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 10922/2011, emessa il 24 settembre 2011, nell’ambito del giudizio R.G. n. 12831/2010, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Messina che aveva condannato il Comune al pagamento di somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 10922/2011, passata in giudicato nel 2012, deducendo che il Comune non aveva provveduto al pagamento di euro 1.300,00, oltre interessi legali, e di euro 590,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi legali. Ha evidenziato la notifica della sentenza in forma esecutiva nel 2012, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'infruttuosa diffida ad adempiere notificata nel 2025, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito la prescrizione decennale dell'actio iudicati, rilevando che tra il passaggio in giudicato della sentenza e la diffida erano trascorsi oltre dieci anni senza validi atti interruttivi. Il ricorrente ha replicato invocando una comunicazione del 2019, asseritamente proveniente da un dirigente comunale nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. Il Comune ha contestato sia la tardività della produzione documentale sia l'idoneità della comunicazione a interrompere la prescrizione, evidenziando l'assenza di protocollo, firma dirigenziale, prova della spedizione e ricezione, nonché la mancanza di una deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbita la questione della tardività della produzione documentale e decidendo nel merito. Ha applicato l'art. 114, comma 1, c.p.a., in coordinamento con l'art. 2953 c.c., secondo cui l'azione per l'esecuzione di una sentenza di condanna si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato. Poiché la sentenza civile era divenuta definitiva nel 2012, il termine era scaduto nel 2022; la diffida e il ricorso, notificati soltanto nel 2025-2026, erano quindi tardivi salvo l'esistenza di un valido atto interruttivo. La comunicazione del 2019 non è stata ritenuta idonea: sul piano sostanziale, conteneva una mera ricognizione esplorativa di debiti fuori bilancio potenzialmente riconoscibili nell'ambito del piano di riequilibrio, senza una volontà univoca di riconoscere il debito; sul piano formale e della competenza, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta in via esclusiva al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194 TUEL, mentre il dirigente può svolgere attività di segnalazione e istruttoria, ma non impegnare l'ente mediante un atto eccedente le proprie attribuzioni. La comunicazione è stata quindi qualificata come atto endoprocedimentale proveniente da organo incompetente e inidoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata esclusa la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna è soggetta a prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato.
art. 2953 c.c.
I diritti soggetti a prescrizione più breve si prescrivono in dieci anni quando siano stati riconosciuti da una sentenza di condanna passata in giudicato.
art. 2944 c.c.
Un atto può interrompere la prescrizione soltanto se contiene un riconoscimento univoco del diritto e proviene da un soggetto dotato del potere di impegnare l'ente.
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
La ricognizione dei debiti nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha natura esplorativa e non equivale, di per sé, al formale riconoscimento del debito.
art. 194, comma 1, d.lgs. 267/2000
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio appartiene alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio comunale.
art. 193 d.lgs. 267/2000
Il dirigente può segnalare e istruire le passività, ma non può sostituirsi al Consiglio comunale nel riconoscimento del debito fuori bilancio.
art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede un comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave, non ravvisato nel caso esaminato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna si prescrive in dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato, in conformità all'art. 114, comma 1, c.p.a. e all'art. 2953 c.c.; decorso tale termine senza validi atti interruttivi, il diritto di agire esecutivamente è estinto.
- La mera ricognizione amministrativa di passività o di debiti fuori bilancio nell'ambito di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale non costituisce riconoscimento univoco del debito e non interrompe la prescrizione, quando lasci impregiudicata la successiva verifica della sussistenza, certezza, liquidità ed esigibilità dell'obbligazione.
- Il riconoscimento di un debito fuori bilancio di un comune rientra nella competenza esclusiva del Consiglio comunale; un atto del dirigente, privo del potere di impegnare l'ente in tale materia, non può produrre nei confronti del comune l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dal riconoscimento del diritto.
- La procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ha funzione di regolarizzazione contabile di un'obbligazione giuridicamente valida e perfezionata e non può sanare rapporti giuridici invalidi o diritti già estinti per prescrizione.
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