Ordinanza n. 118/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto commissariale n. 143 del 12.9.2024 adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Sentenze TAR Molise nn. 127/2022, 232/2022, 238/2022, definite in ottemperanza con sentenze nn. 119/2024, 132/2024, 216/2024. Provvedimenti”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 44 del 16.9.2024; ove occorra, della nota regionale n. 41895 del 22.3.2024, della nota regionale n. 37870 del 1.3.2023, della nota del Ministero della Salute prot. 4339/2024, tutti in quanto richiamati nelle premesse del predetto DCA n. 143/2024, mai trasmessi alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; nonché di ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto e dei parerei ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente e dunque con riserva eventuale di esperire motivi aggiunti; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti; tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale n. 143 del 12 settembre 2024, relativo all’attuazione di sentenze del TAR Molise definite in ottemperanza, nella parte pregiudizievole per la struttura ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto commissariale n. 143 del 12 settembre 2024 e, ove occorrente, gli atti regionali e ministeriali richiamati nel decreto, nonché gli atti istruttori e presupposti, deducendo l’illegittimità degli atti nella parte in cui pregiudicherebbero la sua posizione giuridica quale struttura operante nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari. Il testo dell’ordinanza interlocutoria non riporta i motivi specifici di illegittimità articolati nel ricorso e non contiene alcuna valutazione di merito sulle censure. Il giudice ha rilevato l’esigenza organizzativa di verificare se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché, in caso di persistente interesse, di acquisire indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sulla permanenza dell’interesse alla definizione nel merito del giudizio oppure sull’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento degli atti impugnati, né sui motivi di ricorso; il provvedimento è finalizzato alla migliore individuazione dei giudizi da fissare per la trattazione effettiva del merito e alla ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli d’udienza soltanto i ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del coinvolgimento delle parti nella verifica della permanenza dell’interesse alla decisione e nell’individuazione di eventuali connessioni con altri giudizi.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la causa nel ruolo di udienza.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di acquisire dalle parti indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire attività processuali non necessarie.
- Un’ordinanza interlocutoria che dispone tali verifiche organizzative e istruttorie non definisce il merito del ricorso e lascia impregiudicata ogni successiva decisione del Collegio.
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