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Parere

Parere n. 158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS- - Questura di -OMISSIS-, avverso decreto fasc. w.a. n. 2015/2024 p.a./area 1 del 3/07/2024 notificato il 05/07/2024;

Giustizia amministrativa202500221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e della conseguente revoca della licenza di porto di fucile

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il successivo provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che la sottrazione di una pistola, lasciata eccezionalmente fuori dalla cassaforte per essere sottoposta a manutenzione, fosse dipesa da una serie di circostanze eccezionali e non dimostrasse inaffidabilità o incuria, anche perché le amministrazioni non avrebbero valutato le osservazioni presentate nel procedimento. Il Ministero, la Prefettura e la Questura hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un atto amministrativo definitivo mediante previo ricorso gerarchico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, ossia contro provvedimenti rispetto ai quali sia stato esperito o non sia previsto il ricorso gerarchico. Nel caso concreto il ricorrente non aveva proposto ricorso gerarchico. Non è stata ritenuta invocabile la scusabilità dell'errore, poiché i provvedimenti impugnati indicavano correttamente, in calce, i mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità del divieto prefettizio e della revoca della licenza.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso contro atti amministrativi definitivi. La definitività ricorre quando sia stato già esperito, oppure non sia previsto, il ricorso gerarchico. Poiché il ricorrente non ha proposto ricorso gerarchico, il ricorso straordinario è inammissibile.

Scusabilità dell'errore

Non è riconoscibile l'errore scusabile, poiché i provvedimenti impugnati indicavano correttamente i mezzi di impugnazione, come richiesto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi

    La definitività dell'atto costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario; essa sussiste quando sia stato esperito o non sia previsto il ricorso gerarchico.

  • art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241

    L'indicazione nei provvedimenti dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere rileva nell'escludere, nel caso concreto, la scusabilità dell'errore del ricorrente.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    È la disposizione posta a fondamento del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; la relativa legittimità sostanziale non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    Sono stati invocati dal ricorrente come parametri di legittimità del divieto e della revoca della licenza, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro un atto amministrativo definitivo; quando l'ordinamento prevede un ricorso gerarchico, il previo esperimento di tale rimedio è necessario ai fini della definitività dell'atto.
  • La mancata proposizione del ricorso gerarchico rende inammissibile il ricorso straordinario, anche quando il ricorrente contesti nel merito la legittimità del provvedimento amministrativo.
  • L'errore nella scelta del rimedio non è normalmente scusabile quando il provvedimento impugnato indica correttamente i mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro il divieto di detenzione di armi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo contro il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura competenti. Il ricorrente aveva impugnato il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e la successiva revoca della licenza di porto di fucile.

Vicenda amministrativa

A seguito della sottrazione di una pistola dall’abitazione del ricorrente, l’interessato aveva presentato denuncia. I Carabinieri avevano quindi ritirato cautelarmente le armi e le munizioni ancora detenute e comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione del divieto previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. Il Prefetto aveva successivamente vietato al ricorrente la detenzione di armi, ritenendolo inaffidabile per avere lasciato l’arma in un luogo inidoneo. Il Questore aveva poi revocato la licenza di porto di fucile, richiamando sostanzialmente le medesime motivazioni.

Censure del ricorrente

Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e grave irragionevolezza. Sosteneva che l’amministrazione avesse fondato i provvedimenti su un unico episodio, senza considerare che la sottrazione era stata determinata da circostanze eccezionali e che, ordinariamente, le armi erano custodite in una cassaforte. Contestava inoltre l’omessa valutazione delle osservazioni presentate durante il procedimento.

Condizione di ammissibilità del ricorso straordinario

La Sezione ha applicato l’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso contro atti amministrativi definitivi. Tali sono gli atti rispetto ai quali sia stato già esperito o non sia previsto il ricorso gerarchico.

Nel caso esaminato il ricorrente non aveva proposto ricorso gerarchico. Il requisito della definitività dell’atto non risultava pertanto integrato.

Esclusione dell’errore scusabile

La Sezione ha escluso che il ricorrente potesse invocare la scusabilità dell’errore. I provvedimenti impugnati indicavano infatti correttamente i mezzi di impugnazione, in conformità all’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990. Tale circostanza impediva di giustificare la scelta immediata del ricorso straordinario senza il previo esperimento del ricorso gerarchico.

Decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure sostanziali relative all’affidabilità del detentore, alla custodia dell’arma, all’istruttoria e alla motivazione dei provvedimenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di un atto definitivo.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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