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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione del 16.09.2025 adottato da ADR e notificato in data 17.09.2025, per il cui tramite l’intimata Stazione appaltante affidava alla controinteressata l’appalto “per la manutenzione ordinaria programmata e correttiva delle porte tagliafuoco di tutto il sedime aeroportuale e degli apparati antincendio dell’area cargo (lotto 2). CIG Lotto 2: B4E0F1D7DA” (gara RdO_1070 del 18/12/2024); - della coeva comunicazione di aggiudicazione di ADR del 17.09.2025, notificata in pari data; - di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale di gara del 04.02.2025, del verbale di gara dell’11.03.2025, del verbale di gara del 16.04.2025, del verbale di gara del 30.04.2025, del verbale di gara del 13.05.2025, tutti nella parte in cui non escludono la controinteressata aggiudicataria dalla suddetta gara; - del bando di gara; - del disciplinare di gara; - del capitolato speciale d’appalto; - del modello i) denominato “Criteri attribuzione punteggio tecnico LOTTO 2 per il LOTTO 2”; - di tutti gli allegati e, in particolar modo: dello schema di contratto relativo al lotto n. 2; del DUVRI relativo al lotto n. 2; della Specifica Tecnica relativa al lotto n. 2; del modello di redazione offerta tecnica relativa al lotto n. 2; del modello di offerta economica relativa al lotto n. 2; delle istruzioni di compilazione del DGUE relativo al lotto n. 2; della dichiarazione della manodopera e sicurezza relativa al lotto n. 2; dell’elenco del personale relativo al lotto n. 2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata aggiudicataria e per il subentro nell’affidamento o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

Giustizia amministrativa202512466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della gara per la manutenzione ordinaria programmata e correttiva delle porte tagliafuoco e degli apparati antincendio, con domanda di inefficacia del contratto e subentro o risarcimento per equivalente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 in favore dell'impresa controinteressata, deducendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa per la sussistenza di due gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, non dichiarate nel DGUE. Sono stati dedotti, in particolare, la violazione degli artt. 95, 96, 98 e 99 del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.10, il difetto di istruttoria e l'inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, la falsità o comunque l'omissione dichiarativa dell'aggiudicataria e, dall'altro, la sussistenza della causa di esclusione non automatica per irregolarità fiscale grave non definitivamente accertata. Ha inoltre contestato il modo in cui la stazione appaltante aveva svolto la verifica dei requisiti, anche in relazione all'inversione procedimentale, e ha prospettato un grave illecito professionale derivante dalla mancata dichiarazione delle irregolarità fiscali. Con un ulteriore motivo ha dedotto che l'aggiudicataria non avrebbe dichiarato una precedente vicenda relativa alla revoca di un affidamento da parte di altra stazione appaltante, disposta in ragione di un asserito mendacio concernente la riconducibilità a un unico centro decisionale di offerte presentate per lotti distinti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio dal fascicolo del deposito documentale della controinteressata effettuato tardivamente. Nel merito ha respinto il ricorso. La certificazione dell'Agenzia delle entrate di Roma, dalla quale sembravano emergere due violazioni fiscali gravi e non definitivamente accertate relative ai periodi d'imposta 2008 e 2009, era contraddetta dalla precedente certificazione dell'ufficio territorialmente competente, che attestava l'assenza di irregolarità fiscali, e dalla documentazione successiva relativa alla conciliazione giudiziale, alla riscossione frazionata, ai pagamenti e agli sgravi. Il Collegio ha ritenuto inattendibile la certificazione di Roma e non dimostrata l'esistenza di debiti fiscali non soddisfatti. È quindi venuto meno il presupposto sia della causa di esclusione per irregolarità fiscale non definitivamente accertata sia della falsità dichiarativa e del grave illecito professionale collegati a tale vicenda. Le censure istruttorie e motivazionali sono state ritenute irrilevanti, poiché l'inesistenza sostanziale dell'irregolarità fiscale risultava accertata e non avrebbe avuto senso retrocedere la procedura per rinnovare una verifica destinata a condurre al medesimo risultato; il giudice ha richiamato il principio del risultato, secondo cui procedura e forma sono strumenti e non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Il motivo relativo alla precedente vicenda presso altra stazione appaltante è stato respinto perché le cause di esclusione invocate rilevano, in via generale, nell'ambito della specifica gara e perché una gara suddivisa in lotti costituisce una pluralità di autonome procedure, sicché la partecipazione a lotti diversi da parte di imprese riconducibili al medesimo gruppo non determina di per sé un'inammissibile alterazione della concorrenza o una falsità dichiarativa. Il TAR ha anche escluso la necessità di un ricorso incidentale da parte dell'aggiudicataria per dedurre fatti difensivi favorevoli. La domanda di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state integralmente compensate per la contraddittorietà delle certificazioni fiscali, chiarita solo mediante la documentazione prodotta in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    la stazione appaltante esclude […] un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

    La causa di esclusione non opera automaticamente: richiede una valutazione della stazione appaltante sulle violazioni gravi non definitivamente accertate, ferme le ipotesi di regolarizzazione, pagamento, impegno vincolante o compensazione perfezionati entro il termine di presentazione dell'offerta.

  • art. 4, comma 1, allegato II.10 al d.lgs. 36/2023

    quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati

    Definisce le violazioni fiscali gravi e non definitivamente accertate rilevanti ai fini della valutazione di esclusione.

  • art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La fattispecie relativa alle informazioni false o fuorvianti rileva, secondo il giudice, nell'ambito della gara cui si riferisce, nei limiti precisati dall'art. 96, comma 10, lett. b).

  • art. 96, comma 10, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Delimita la rilevanza della causa di esclusione prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d), allo specifico procedimento di gara.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Le condotte ivi previste sono soggette alla medesima delimitazione riferita alla specifica gara, salvo la diversa ipotesi di causa automatica di esclusione richiamata dal giudice.

  • art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale possibile causa automatica di esclusione, distinta dalle fattispecie non automatiche considerate nella controversia.

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Sono richiamati dal provvedimento con riferimento alla forma e al rito della decisione in materia di appalti pubblici.

Massime di principio

  • La causa di esclusione relativa a gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate richiede che sia effettivamente dimostrata, sulla base di dati aggiornati e attendibili, l'esistenza di un debito fiscale rilevante secondo i parametri dell'allegato II.10 al d.lgs. 36/2023; una certificazione isolata e contraddetta da successive risultanze di pagamento, sgravio, conciliazione o riscossione non è sufficiente a fondare l'esclusione.
  • Quando la documentazione fiscale acquisita nel procedimento è contraddittoria, la stazione appaltante può fondare la verifica sulla ricostruzione sostanziale e aggiornata della posizione tributaria; l'assenza effettiva di debiti non soddisfatti esclude, a valle, sia la causa di esclusione fiscale sia la falsità dichiarativa o il grave illecito professionale collegati alla loro omessa indicazione.
  • Una volta accertata in modo non opinabile l'insussistenza sostanziale della causa di esclusione, eventuali carenze nell'iter istruttorio o motivazionale non impongono necessariamente la riedizione della verifica, se questa condurrebbe soltanto a confermare il medesimo esito; il principio del risultato impedisce un approccio meramente formalistico alla procedura di gara.
  • Le condotte relative a informazioni false o fuorvianti e al grave illecito professionale devono essere valutate nel contesto della specifica gara cui si riferiscono, secondo i limiti stabiliti dal codice dei contratti pubblici; una vicenda verificatasi in una diversa procedura non determina automaticamente l'esclusione in una nuova gara.
  • Una gara suddivisa in lotti costituisce, ai fini della valutazione delle cause di esclusione collegate alla presentazione di offerte e all'autonomia decisionale, una pluralità di procedure autonome, sicché la partecipazione di imprese riconducibili al medesimo gruppo a lotti diversi non integra di per sé un'unica offerta condizionata da un centro decisionale comune né una falsità dichiarativa rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaGrave illecito professionaleCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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