Cassazione Penale, Sentenza n. 28422/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Palermo, della condanna per falsa testimonianza (art. 372 c.p.) relativa a dichiarazioni rese il 29/01/2016, deducendo in particolare: (i) prescrizione del reato già alla data della sentenza d'appello, con errori nel calcolo dei giorni di sospensione; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge perché la sentenza d'appello si sarebbe limitata a ripetere la motivazione di primo grado, basandosi soprattutto su dichiarazioni di polizia giudiziaria; (iii) irrilevanza e non pertinenza delle dichiarazioni degli imputati (che avrebbero solo detto di non aver visto la persona nel bar) e il fatto che l'imputato del processo principale fosse stato poi assolto, rendeva non decisive le dichiarazioni contestate; inoltre per La Barbera si contestava l'applicazione della recidiva reiterata senza adeguata motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della recidiva riguardante La Barbera la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse stato specificamente dedotto in appello e quindi precluso in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione per Lo Sardo la Corte ha confermato il corretto calcolo del termine, rilevando che il termine ordinario sarebbe scaduto il 29/07/2023 e, tenendo conto della sospensione del dibattimento conteggiata per 62 giorni e della sospensione "Covid" di 64 giorni (art. 83, co. 2, d.l. 17/03/2020 n.18 conv. L. 24/04/2020 n.27), la prescrizione non era maturata alla data del 29/09/2023. Sul merito della presunta falsità la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse congrua: i giudici hanno valutato la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni "ex ante" (ossia al momento in cui vennero rese), rilevando elementi oggettivi come le dimensioni del locale (documentazione fotografica) che contrastavano la tesi difensiva. I motivi di impugnazione generici o non confrontati specificamente con la motivazione dell'appello sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 372 c.p. (falsa testimonianza)
Il reato contestato è la falsa testimonianza; la valutazione della pertinenza e rilevanza della deposizione va effettuata rispetto alla situazione processuale esistente al momento in cui la testimonianza fu resa (criterio "ex ante")
artt. 99 e 157 c.p.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla recidiva e alla prescrizione: la Corte ha ritenuto che l'eventuale censura sulla recidiva per La Barbera non fosse proponibile in cassazione perché non dedotta specificamente in appello
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020 n.18, conv. L. 24/04/2020 n.27 (sospensione "Covid")
La sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid deve essere computata nel calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile una sospensione aggiuntiva di 64 giorni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto dalla procedura di sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte ha osservato che le censure non specifiche o non confrontate con la motivazione dell'appello risultano inammissibili
Massime di principio
- Se si deduce la prescrizione o errori di calcolo nei termini processuali occorre formulare la censura in modo preciso e specifico già nell'atto d'appello, altrimenti la questione potrebbe essere preclusa in sede di legittimità
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione straordinaria (es. sospensione "Covid") e il computo si effettua secondo il calendario comune; il giorno dell'udienza rinviata è rilevante per il computo della sospensione
- La valutazione della pertinenza e rilevanza di una testimonianza si effettua "ex ante", cioè rispetto alla situazione processuale al momento della deposizione, e non in base a sviluppi processuali successivi (es. assoluzione di altro imputato)
- Le doglianze di merito in cassazione devono indicare chiaramente quale argomento di fatto o di diritto si ritiene non valutato dal giudice d'appello e la rilevanza decisiva del motivo omesso; la genericità comporta inammissibilità
- Elementi oggettivi di contesto (es. dimensioni del luogo, documentazione fotografica) possono incidere sulla credibilità e sulla valutazione della possibile percezione visiva dei testimoni
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