Cassazione Penale, Ordinanza n. 26166/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce con cui, a seguito di applicazione della pena concordata, gli erano stati applicati 1 anno di reclusione ed euro 9.000 di multa per un fatto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorso era articolato come contestazione del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dunque mirava a sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento pur a fronte della sentenza di patteggiamento. La Corte ha però osservato che l'impugnazione era proposta fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non deduceva profili attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; inoltre la doglianza era formulata in modo generico.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice di rilevare cause di proscioglimento anche in sede di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto entro i tassativi limiti indicati dalla norma; motivi diversi sono inammissibili.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È stata applicata la disciplina processuale che conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche previste.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa al reato contestato.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ambiti rende il ricorso inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente ad ammettere il ricorso contro il patteggiamento se non si innesta in uno dei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Le censure avverso la sentenza di patteggiamento devono essere specifiche e non generiche; la mera contestazione apodittica della motivazione non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
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