Sentenza del 20/01/2021 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Definizione agevolata della lite - Effetti - Cessazione materia del contendere - Compensazione spese di lite - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia tributaria si è estinta per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata della lite; la questione riguarda chi debba sopportare le spese di lite quando il procedimento si chiude per tale definizione e, in particolare, se sia possibile condannare il contribuente al pagamento delle spese non previste dalla disciplina della definizione agevolata, contraddicendo la finalità incentivante della stessa.
La decisione
La sentenza dispone che le spese legali vadano compensate. Il motivo è che una condanna del contribuente alle spese sarebbe incompatibile con la ratio della definizione agevolata della lite, in quanto imporrebbe oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dissuaderebbe i contribuenti dall'adesione alla procedura di definizione. Pertanto, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia o la definizione proposta dal contribuente, il giudice deve comunque disporre la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Cass. 7107/19
Giurisprudenza interpretativa che afferma il principio secondo cui la definizione agevolata della lite comporta, per coerenza con la sua funzione incentivante, la compensazione delle spese di lite e quindi impedisce di imporre oneri ulteriori al contribuente.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria si estingue per definizione agevolata della lite, il criterio da applicare alle spese è la compensazione: non si devono imporre al contribuente oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma agevolativa.
- La finalità incentivante della definizione agevolata prevale: una condanna alle spese che aumenti il costo complessivo della definizione sarebbe contraria alla ratio della norma e rischierebbe di scoraggiare l'adesione.
- Anche l'opposizione o il mancato consenso dell'Amministrazione non legittima di per sé l'addebito delle spese al contribuente quando la controversia è definita agevolmente; il giudice deve valutare l'effetto dissuasivo di una condanna.
- In pratica, i contribuenti che ottengono la cessazione della materia del contendere tramite definizione agevolata possono ragionevolmente attendersi la compensazione delle spese; le amministrazioni dovrebbero tenerne conto nella valutazione dell'accettazione della rinuncia o dell'adesione.
- Per i legali e i giudici: occorre sempre considerare la finalità della norma di definizione agevolata e preferire soluzioni che non introducano oneri non previsti dalla legge, valorizzando la compensazione come regola quando la lite si estingue per tali cause.
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