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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25941/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 500 di ammenda per il trasporto in luogo pubblico di un coltello a serramanico lungo 19 cm, con lama di 7,5 cm, qualificando il fatto come porto di arma ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975. Nel ricorso si sosteneva che la sola condotta ravvisabile dovesse essere quella di introduzione dell'arma nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 31 e 17 R.D. n. 773/1931, ritenuta assorbente rispetto alla contestazione ex art. 4 legge n. 110/1975.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha osservato che non sussiste rapporto di specialità tra la fattispecie di introduzione dell'arma nel territorio dello Stato e quella di porto di arma in luogo pubblico; inoltre, la condotta ex art. 4 legge n. 110/1975 si realizza comunque anche quando, dopo l'introduzione dell'arma nel territorio dello Stato, la stessa venga ulteriormente portata in luogo pubblico dallo stesso soggetto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Integra il reato il porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico; la condotta può sussistere anche se l'arma è stata previamente introdotta nel territorio dello Stato dallo stesso soggetto.

  • artt. 31 e 17 R.D. n. 773/1931

    La loro violazione per introduzione dell'arma nel territorio dello Stato non assorbe il diverso porto in luogo pubblico; non vi è rapporto di specialità tra le fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Massime di principio

  • Quando una stessa arma sia prima introdotta nel territorio dello Stato e poi portata in luogo pubblico, la seconda condotta può autonomamente integrare il reato di porto d'armi, senza che la fattispecie di introduzione assorba quella del porto.
  • Il giudizio di specialità richiede una sovrapposizione normativa effettiva tra le fattispecie: se i rispettivi nuclei tipici proteggono profili diversi e la seconda condotta aggiunge un autonomo disvalore, non opera l'assorbimento.
  • La manifesta infondatezza del motivo di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale

Testo integrale

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