Cassazione Penale, Sentenza n. 44630/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra quattro sentenze di condanna ma ha escluso la continuazione con una quinta sentenza (Corte d'appello di Lecce 11/07/2018 relativa a reati commessi fino a febbraio 2013). Il ricorrente ha dedotto che, essendo reati della stessa natura, dovesse riconoscersi la continuazione tra tutte le sentenze.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che l'identità dei titoli di reato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso"; il rigetto della continuazione rispetto alla quinta sentenza è stato ritenuto condivisibile per la notevole distanza temporale e per la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui i reati oggetto della quinta sentenza erano riferibili a un periodo in cui il condannato aveva costituito una propria associazione per lo spaccio, quindi rispondevano a un progetto criminoso distinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
norma procedurale che consente al condannato di chiedere, in sede esecutiva, l'applicazione della disciplina del reato continuato; tuttavia l'onere di allegazione grava sul richiedente
art. 81, comma 2, cod. pen.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
criterio sostanziale che definisce il reato continuato: è necessaria la prova di un "medesimo disegno criminoso", ossia di una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi già al momento del primo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
giurisprudenza di legittimità che elenca gli indicatori per individuare il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e richiede una verifica approfondita anche in sede esecutiva
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
stabilisce che grava sul condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato
Sez. 1, Sentenza n. 44988 del 17/09/2018 (M.)
afferma che un'lunga distanza temporale tra i fatti può deporre contro l'esistenza di un progetto criminoso unitario
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorso rigettato
Massime di principio
- La mera identità dei titoli di reato non è sufficiente per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare un "medesimo disegno criminoso" programmato almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
- L'onere di allegazione e prova della sussistenza degli indici di continuità (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita, causali) grava sul ricorrente che chiede l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione.
- Distanze temporali rilevanti tra i fatti (specie se dell'ordine di anni) sono un elemento forte contrario al riconoscimento della continuazione.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo personalizzato e concreto quando esclude la continuazione; una motivazione che evidenzi differenze di progetto criminoso (per es. costituzione di una nuova associazione) è adeguata a negarne l'esistenza.
- In sede esecutiva si applicano gli stessi criteri di valutazione di merito adottati in sede di cognizione: serve una verifica approfondita degli indici che compongono il concetto di "medesimo disegno criminoso".
- Se il ricorrente non produce elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione, il ricorso è destinato a essere rigettato e può comportare condanna alle spese processuali.
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