Cassazione Penale, Ordinanza n. 13745/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. La censura sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla recidiva non fosse adeguata.
La decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e conforme ai principi di legittimità, osservando che la Corte di merito aveva valorizzato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai molteplici precedenti penali, tra cui uno specifico, e dalla condotta oggetto di condanna. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva qualificata può essere legittimamente riconosciuta quando la motivazione dia conto dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, desumendola dai precedenti penali e dalla condotta per cui è intervenuta condanna.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva qualificata è sufficiente quando evidenzi, in modo coerente e non manifestamente illogico, l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato alla luce dei precedenti penali e del fatto oggetto di giudizio.
- Il sindacato di legittimità sulla recidiva non consente una nuova valutazione del merito, ma verifica soltanto la tenuta logica e la congruità dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di merito.
- La contestazione della recidiva è infondata se il giudice di merito specifica i precedenti rilevanti e spiega il collegamento tra tali precedenti e la maggiore pericolosità desunta dal nuovo reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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