Cassazione Penale, Sentenza n. 22831/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che disponeva la consegna di Armin Josef Burbach all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di mandati d'arresto europei (emessi il 24/02/2023 dal Tribunale di Emmendingen per frode sui sussidi e frode informatica e il 25/05/2023 dalla Pretura di Friburgo per frode). Il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 sostenendo che i mandati fossero incompleti: mancata indicazione della pena minima prevista dall'ordinamento tedesco, assenza di riferimento all'avvenuta informazione al Burbach della pendenza dei procedimenti penali tedeschi e indicazione errata della residenza (il mandato della Pretura di Friburgo indicava la persona come priva di fissa dimora benché residente a Basilea dal 2021).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: ai fini della completezza del mandato di arresto europeo è rilevante l'indicazione della pena detentiva edittale massima e non della pena minima; la versione italiana che parla di "pena minima e massima" deriva da una traduzione impropria del testo originario della decisione quadro, che richiede la "scale of penalties"; l'art. 6 della legge n. 69/2005 non impone l'indicazione della residenza della persona richiesta né l'accertamento che la persona sia stata preventivamente informata della pendenza del procedimento nello Stato emittente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6
art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Secondo la Corte l'art. 6 richiede l'indicazione dell'identità e della cittadinanza e della pena detentiva edittale massima nel mandato; non richiede l'indicazione della residenza né la prova di preventiva informazione della persona sulla pendenza del procedimento.
Decisione quadro 2002/584/CE (decisione quadro sul mandato di arresto europeo)
decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
La Corte interpreta la decisione quadro come richiedente la "scale of penalties" (scala delle pene), ossia indicazioni sulle gradazioni punitive, e ritiene che rilevi unicamente la pena detentiva edittale massima ai fini della consegna; l'apparente riferimento a "pena minima e massima" nella versione italiana è dovuto a traduzione non appropriata.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare l'applicazione dell'ammenda in via equitativa, disponendo il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per valutare la completezza di un mandato di arresto europeo processuale, è essenziale che vi sia indicata la pena detentiva edittale massima prevista dall'ordinamento dello Stato emittente; la indicazione della pena minima non è rilevante ai fini della consegna.
- La versione italiana della decisione quadro può contenere imprecisioni di traduzione: in caso di dubbio, va riferita la "scala delle pene" (variazioni edittali) e verificata la pena detentiva massima nello Stato emittente.
- L'art. 6 della legge n. 69/2005 non richiede che il mandato indichi la residenza della persona richiesta in consegna; sono invece necessarie informazioni che consentano l'identificazione (identità e cittadinanza).
- Non è obbligatorio che il mandato di arresto europeo processuale sia preceduto da preventiva informazione data alla persona richiesta circa la pendenza del procedimento nello Stato membro emittente.
- Errori formali come l'indicazione errata della residenza o l'assenza della pena minima non invalidano automaticamente il mandato se i requisiti essenziali (identificazione e pena detentiva massima quando rilevante) sono soddisfatti.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (es. somme versate alla Cassa delle ammende); il difensore deve, quindi, valutare attentamente la fondatezza di questioni formali rispetto alla giurisprudenza consolidata prima di proporre impugnazioni.
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