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Sentenza

Sentenza n. 1155/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: regolamento del Settore Avvocatura dell’ATERP, assegnazione di una dipendente al Settore Avvocatura e determinazione conseguente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo regolamento dell’Avvocatura dell’ATERP, nella parte relativa alle modalità di assegnazione di dipendenti abilitati alla professione forense e alla disciplina dei compensi professionali, nonché il decreto di assegnazione di una dipendente proveniente da altro settore e la determinazione conseguente. Ha dedotto, quanto al regolamento, violazione ed elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, sviamento di potere e violazione delle norme sull’accesso e sul reclutamento del personale pubblico, sostenendo che l’assegnazione mediante mobilità interna o scelta del Direttore generale avrebbe eluso il necessario concorso pubblico. Ha inoltre contestato l’interpretazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, la compatibilità dell’assegnazione con l’autonomia e l’indipendenza professionale e la disciplina dei compensi, ritenuta lesiva dell’obbligo di contrattazione collettiva e dell’art. 9 d.l. 90/2014. Quanto agli atti di assegnazione individuale, ha dedotto l’illegittimità derivata dal regolamento, l’attribuzione di attività non strettamente legali, riferite alla gestione dei condomini, e il falso presupposto secondo cui la coordinatrice si sarebbe rifiutata di occuparsi del contenzioso tributario. ATERP e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione, nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti di gestione del rapporto di lavoro. È stata altresì contestata l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’associazione rappresentativa degli avvocati degli enti pubblici, per vizio della notificazione.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto ammissibile l’intervento dell’associazione: la notificazione presso l’indirizzo PEC dell’ATERP, anziché presso il domicilio digitale dei difensori costituiti, era nulla ma non inesistente ed è stata sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché l’amministrazione aveva piena conoscenza dell’intervento e ne aveva contestato l’ammissibilità. Ha riconosciuto l’interesse della ricorrente, in quanto avvocata incardinata nell’Avvocatura dell’ente e titolare di un interesse al rispetto dello statuto professionale degli avvocati degli enti pubblici. Nel merito, ha escluso la violazione o elusione del precedente giudicato: la precedente sentenza aveva annullato la previsione che imponeva uno specifico concorso quale modalità di accesso all’Avvocatura, mentre il nuovo regolamento non disciplina le modalità di assunzione, limitandosi a prevedere la possibile assegnazione interna di dipendenti già in possesso dei requisiti. Il riferimento ai requisiti di legge è stato interpretato come riferito ai requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, senza richiedere che l’iscrizione sia già perfezionata prima dell’assegnazione. Il TAR ha ritenuto legittima anche l’individuazione del personale da destinare all’Avvocatura da parte del Direttore generale, nei casi di pensionamento, impedimento per malattia o mutate esigenze organizzative, poiché tale assegnazione non è vietata dall’art. 23 l. 247/2012 e non compromette, di per sé, l’autonomia e l’indipendenza professionale garantite dalla legge e dal regolamento. Ha poi affermato il difetto di giurisdizione amministrativa sugli atti individuali di assegnazione della dipendente e sulla determinazione conseguente, qualificandoli come atti di gestione del rapporto di lavoro; per tali censure è possibile la riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 69/2009. Quanto alla disciplina dei compensi, il TAR ha ritenuto che l’ATERP abbia esercitato il potere attribuitole dall’art. 9 d.l. 90/2014, non essendo state dedotte specifiche disposizioni del contratto collettivo incompatibili con il regolamento e non risultando le disposizioni censurate incompatibili con la disciplina legislativa, illogiche o irragionevoli. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente agli atti individuali di assegnazione e rigettato nel resto. La ricorrente e l’associazione interveniente sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la notificazione dell’atto di intervento; il vizio della notificazione non comporta automaticamente l’inammissibilità quando la nullità è sanabile e l’atto ha raggiunto il proprio scopo.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell’intervento è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la parte destinataria aveva piena conoscenza dell’intervento e lo aveva contestato.

  • art. 30 ss. d.lgs. 165/2001

    Le modalità di assunzione e mobilità presso le pubbliche amministrazioni sono disciplinate dalla legge e non possono essere introdotte da un regolamento organizzativo dell’ente.

  • art. 23 l. 247/2012

    agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere «assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»

    La disposizione garantisce autonomia, indipendenza, stabilità ed esclusività della trattazione degli affari legali, ma non vieta l’assegnazione all’Avvocatura di un dipendente già incardinato in altro settore, se in possesso dei requisiti necessari.

  • art. 9 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con l. 11 agosto 2014, n. 114

    «nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni (…) nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7»

    La norma rimette ai regolamenti e alla contrattazione collettiva la disciplina dei criteri di riparto dei compensi, entro i limiti legislativi; il regolamento dell’ente non è illegittimo in assenza di specifica incompatibilità con il contratto collettivo o con la legge.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione della domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

  • art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Opera, unitamente all’art. 11 c.p.a., per la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Un regolamento organizzativo di un ente pubblico non può disciplinare le modalità di assunzione del personale, che devono essere previste dalla legge; tuttavia, una disposizione che consenta l’assegnazione interna a un’Avvocatura di dipendenti già in servizio e in possesso dei requisiti professionali non equivale, di per sé, a una disciplina delle modalità di assunzione né viola il giudicato che abbia annullato una previsione regolamentare impositiva di uno specifico concorso.
  • L’assegnazione a un’Avvocatura pubblica di un dipendente già incardinato in altro settore è compatibile con l’art. 23 l. 247/2012, purché il dipendente possieda i requisiti necessari e, una volta assegnato, siano garantite la piena indipendenza e autonomia, la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e l’assenza di indebite commistioni con attività gestionali.
  • Il riferimento regolamentare ai requisiti di legge per l’assegnazione all’Avvocatura pubblica può essere interpretato come richiamo ai requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, senza che sia indispensabile che l’iscrizione sia già formalmente perfezionata al momento dell’assegnazione.
  • Gli atti individuali di assegnazione di un dipendente a un settore dell’amministrazione e le determinazioni conseguenti costituiscono atti di gestione del rapporto di lavoro e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’assegnazione riguarda un’Avvocatura pubblica.
  • La disciplina regolamentare dei compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici è legittima se esercitata nei limiti dell’art. 9 d.l. 90/2014 e non è specificamente incompatibile con la contrattazione collettiva, né risulta illogica o irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEsercizio della professioneMobilità, trasferimenti e comandiGiurisdizione e riparto
RamiProfessioni e ordini professionaliPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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