Cassazione Civile, Ordinanza n. 10697/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa Consob per violazione dell’art. 187-bis TUF, contestata a un soggetto ritenuto autore di insider trading secondario. La condotta contestata riguardava la presunta trasmissione a terzi di un’informazione privilegiata sull’operazione tra Italmobiliare e HeidelbergCement relativa all’acquisto del 45% di Italcementi e alla conseguente OPA totalitaria. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte d’appello, l’informazione era circolata nell’ambiente lavorativo prima dell’annuncio pubblico del 28 luglio 2015; dopo un contatto telefonico tra il ricorrente e un altro soggetto, vi sarebbe stata una telefonata a un operatore che eseguì un ingentissimo ordine di acquisto di azioni Italcementi, poi rivendute il giorno successivo con rilevante plusvalenza. Il ricorso per cassazione articolava 10 motivi: si deducevano, tra l’altro, vizio motivazionale e violazione dell’art. 187-bis TUF per avere il giudice attribuito al ricorrente una catena comunicativa dell’informazione non coincidente con la fattispecie contestata; violazione delle regole sulla sospensione per pregiudizialità rispetto a un giudizio definito in altra sede; censura dell’uso delle presunzioni e della supposta doppia presunzione; violazione delle garanzie difensive e del diritto al silenzio per il fondamento probatorio tratto anche da dichiarazioni di co-sanzionati; travisamento di ammissioni del ricorrente; pretesa incompatibilità tra natura punitiva della sanzione e standard probatorio presuntivo; nonché censure sulla mancata rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole e sull’asserita omissione di rilievi d’ufficio in tema di contraddittorio e istruttoria. Il ricorrente chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su alcuni profili di garanzia processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, affermando che non sussisteva una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione, potendo la Corte di merito valutare autonomamente i fatti; ha inoltre ribadito che in materia di insider trading secondario la responsabilità può essere provata mediante un quadro indiziario unitario, senza divieto di presunzioni in catena, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ha escluso che l’utilizzo di dichiarazioni di altri soggetti sanzionati violasse di per sé le garanzie convenzionali e unionali richiamate, osservando che il diritto al silenzio non impone nel procedimento sanzionatorio Consob un modello identico a quello penale. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata, che aveva comunque applicato il criterio dell’alta certezza razionale consentito dal ragionamento presuntivo anche in materia sanzionatoria. Ha giudicato infondati gli ultimi due motivi sulla sanzione, precisando che dopo uno ius superveniens più favorevole il giudice deve rideterminare la pena entro la nuova cornice edittale, senza vincolo di proporzionalità aritmetica, ma può confermare la misura già irrogata se ciò risulti motivatamente giustificato alla luce dei nuovi parametri. Ha infine dichiarato inammissibile il decimo motivo, perché introduceva questioni non dedotte nell’opposizione originaria, ribadendo che il giudizio ex art. 195 TUF è delimitato dai motivi di opposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-bis TUF
Integra l’illecito di insider trading secondario il possesso dell’informazione privilegiata, la sua utilizzazione per operazioni finanziarie oppure la sua comunicazione/raccomandazione ad altri fuori dei casi consentiti.
art. 2727 c.c.
Il fatto noto può fondare il ragionamento presuntivo per risalire al fatto ignoto, anche quando il fatto noto sia a sua volta accertato per presunzioni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono utilizzabili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli unitariamente e il controllo di legittimità è limitato alla correttezza logica del ragionamento.
art. 337 c.p.c.
La presenza di una decisione non passata in giudicato su un fatto logicamente pregiudiziale non impone la sospensione obbligatoria del giudizio; la sospensione, al più, è facoltativa nei casi previsti.
art. 112 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione e in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non comprese nei motivi originari di opposizione.
art. 24 Cost.
Richiamato per le garanzie difensive, ma non ritenuto violato dalla motivazione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato per il giusto processo e la motivazione, ma la Corte ha escluso vizi rilevanti.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione ai vincoli convenzionali e unionali sulle garanzie procedimentali.
art. 350 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per il diritto al silenzio, senza che la Corte ne riconosca applicazione diretta al procedimento Consob.
art. 6 CEDU
Richiamato per le garanzie del procedimento punitivo, ma la Corte afferma che le specificità del procedimento amministrativo sanzionatorio consentono un adattamento delle garanzie.
art. 47 CDFUE
Richiamato per la tutela giurisdizionale effettiva.
art. 48 CDFUE
Richiamato per la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la necessità di rinvio pregiudiziale poiché la questione non è decisiva o richiede una diversa valutazione di merito.
art. 2, comma 4, c.p.
Richiamato nel motivo sulla successione di leggi sanzionatorie più favorevoli.
art. 6 d.lgs. 72/2015
È lo ius superveniens che ha ridotto la cornice edittale della sanzione, imponendo una nuova valutazione della misura irrogata.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 187-septies TUF
Richiamato per le garanzie del procedimento sanzionatorio Consob e il contraddittorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova, nel quadro dell’accertamento presuntivo della responsabilità.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per la valutazione degli indizi, ma il ragionamento della Corte è ancorato ai principi civilistici delle presunzioni e al controllo di legittimità.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di standard probatorio, ma la Corte afferma la compatibilità del ragionamento presuntivo con l’accertamento dell’illecito punitivo.
art. 193 c.p.p.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente, senza specifico accoglimento.
art. 195 TUF
Delimita il thema decidendum del giudizio di opposizione alle sanzioni Consob, impedendo l’introduzione di censure nuove in cassazione.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’insider trading secondario, l’illecito può essere provato mediante un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente, senza necessità di accertare con prova diretta la fonte dell’informazione privilegiata.
- Non esiste, nel sistema processuale, un divieto assoluto di presunzioni in catena: un fatto noto accertato per presunzioni può costituire base per ulteriori inferenze, purché il ragionamento complessivo sia logicamente coerente e sorretto da elementi oggettivi.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva non consente una nuova valutazione del merito, ma verifica solo che gli indizi utilizzati non siano privi di gravità, precisione o concordanza e che la motivazione non sia meramente apparente.
- Le garanzie difensive nei procedimenti sanzionatori amministrativi di natura punitiva devono essere rispettose dei principi convenzionali e unionali, ma non coincidono necessariamente in modo integrale con il modello penale.
- La presenza di una sentenza non passata in giudicato su un fatto pregiudiziale non impone automaticamente la sospensione del giudizio quando il rapporto pregiudiziale è solo logicamente antecedente e non tecnicamente necessario per la decisione.
- In caso di ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria, il giudice deve rideterminare la misura alla luce della nuova cornice edittale, senza vincolo di mera proporzionalità aritmetica rispetto alla sanzione originaria.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione Consob, il thema decidendum resta delimitato dai motivi di opposizione originariamente proposti; non sono ammissibili censure nuove introdotte solo in cassazione.
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