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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25276/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per un reato di lesioni (art. 582, comma secondo, c.p.) ritenendolo connesso a fatti per i quali l'imputato era già stato chiamato a giudizio davanti al Tribunale per minaccia grave e lesioni; il Procuratore eccepiva "abnormità" del provvedimento, contestava l'applicabilità della regola attrattiva (d.lgs. 274/2000, art. 6) e sosteneva che il Giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare sentenza di incompetenza trasmettendo gli atti alla Procura, o comunque procedere diversamente poiché l'azione penale per lo stesso fatto era già stata esercitata davanti al GdP

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: (1) per difetto di interesse all'impugnazione del pubblico ministero, non essendo allegato un pregiudizio concreto eliminabile con la riforma, e considerando che il Pubblico ministero stesso aveva contribuito al duplice esercizio dell'azione penale; (2) perché il provvedimento del Giudice di pace, pur errato nella forma e nei contenuti, non rientra nella categoria delle abnormità sindacabili in cassazione: la dichiarazione di incompetenza ha natura sostanziale di sentenza e non può essere censurata come abnormità, essendo invece rimessa agli strumenti propri (es. conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Individua il reato di lesioni; la fattispecie di lesioni di cui al comma secondo è di competenza del Giudice di pace, rilevando che tale competenza non è automaticamente attratta dal Tribunale se non sussistono i presupposti della connessione di tipo attrattivo

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 6

    La regola attrattiva richiede che i reati siano commessi con una sola azione (concorso formale) per operare; nel caso di specie il giudice ha ritenuto non applicabile tale regola perché non ricorreva un'unica azione

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Stabilisce condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il pubblico ministero deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio eliminabile con la riforma

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento alle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero

  • art. 28 c.p.p.

    Prevede il conflitto di competenza tra giudici come rimedio per le decisioni sulla competenza; la dichiarazione di incompetenza del GdP può dar luogo al conflitto di competenza e non è necessariamente censurabile in cassazione come abnormità

  • artt. 529-649 c.p.p.

    Richiamati nel ricorso nella prospettiva che il Tribunale, se investito del medesimo fatto-reato, potrebbe rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per il reato già trattato davanti al GdP; la Corte non entra nel merito di questa ipotesi sostanziale ma segnala la differenza tra effetti processuali e rimedi

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che propone ricorso per cassazione deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo eliminabile con l'annullamento o la riforma: la mera doglianza formale sulla correttezza giuridica non è sufficiente
  • La nozione di "abnormità" del provvedimento giudiziale è stretta: si configura solo quando il giudice esercita un potere non attribuitogli (mancanza di potere in astratto) o agisce radicalmente al di là dei casi consentiti dalla legge (mancanza di potere in concreto); errori di diritto o di valutazione che restano entro i poteri del giudice non costituiscono abnormità
  • La dichiarazione di incompetenza del giudice, anche se adottata con ordinanza, può avere natura sostanziale di sentenza e dunque non essere immediatamente sindacabile in cassazione per abnormità; il rimedio corretto per le questioni di competenza è il conflitto di competenza tra giudici (art. 28 c.p.p.)
  • Se lo stesso fatto-reato è stato oggetto di esercizio dell'azione penale davanti a due diversi giudici per responsabilità organizzativa o decisionale della Procura, l'organo inquirente può avere ridotta legittimazione a lamentare i provvedimenti derivanti da tale situazione duplicativa
  • La regola attrattiva (d.lgs. 274/2000, art. 6) va interpretata con attenzione: opera nei casi di connessione/concorrente formale con una sola azione che lega i reati; in assenza di tale contesto, la competenza speciale non si trasferisce automaticamente
  • Quando un giudice di pace si ritiene incompetente per errore di competenza, il corretto iter processuale prevede generalmente la pronuncia di sentenza di incompetenza e la successiva trasmissione degli atti agli organi competenti (es. Procura o giudice superiore), fermo restando che il modo concreto di regolare la competenza può essere oggetto dei rimedi processuali stabiliti dalla legge

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