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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione eeconda) n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di sgombero da un fabbricato abusivo già oggetto di ingiunzione di demolizione, accertamento di inottemperanza e acquisizione al patrimonio indisponibile comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’ordine comunale di lasciare libero il fabbricato abusivo da persone, animali e cose. Ha dedotto l’erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, motivazione apparente e contraddittoria e violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, riproponendo i motivi di primo grado relativi alla mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, alla violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, al difetto dei presupposti, all’eccesso di potere e alla violazione degli artt. 24, 42 e 97 Cost. Ha sostenuto di essere, in quanto comproprietario e autore dell’abuso, destinatario necessario dell’ordine di demolizione e che la mancata notifica gli avrebbe impedito di contestare la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, affermando che il fabbricato sarebbe stato realizzato anteriormente al 1960 e successivamente ristrutturato. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata dell’accertamento di inottemperanza e dell’ordine di sgombero, nonché, in subordine, la sproporzione della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché l’appellante non aveva fornito un principio di prova circa la propria qualità di comproprietario, possessore o autore dell’abuso, tale da renderlo destinatario dell’ordinanza di demolizione e dell’accertamento di inottemperanza ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Il procedimento penale richiamato dall’appellante si era concluso con l’estinzione del reato e non forniva quindi alcun accertamento o elemento obiettivo idoneo a dimostrare le qualità dedotte. Mancava inoltre documentazione comprovante la comproprietà, il nominativo dell’appellante non risultava tra i soggetti interessati dalla trascrizione dell’acquisizione comunale e non era stata prodotta documentazione contabile relativa ai lavori. Escluso il vizio di mancata notifica degli atti presupposti, è stata esclusa anche l’illegittimità derivata dell’ordine di sgombero. Il Collegio non ha esaminato le ulteriori censure di primo grado, riproposte in via subordinata, perché non rilevanti dopo tale conclusione. Ha osservato inoltre che la diffida di sgombero non costituisce una sanzione, ma un atto diretto a consentire al Comune, divenuto proprietario del bene per effetto dell’acquisizione, di conseguirne il possesso. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La notifica dell’ordine di demolizione e dell’accertamento di inottemperanza è necessaria nei confronti dei soggetti che risultino destinatari dell’azione repressiva, tra cui il proprietario e il responsabile dell’abuso; tuttavia, chi deduce una propria qualità rilevante deve fornire almeno un principio di prova della stessa. In mancanza, non può lamentare la mancata notifica né l’illegittimità derivata degli atti successivi.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dall’appellante per sostenere la sproporzione della sanzione demolitoria rispetto alla sanzione pecuniaria, ma la relativa censura non è stata esaminata dopo il rigetto della doglianza principale.

  • l. 241/1990

    Richiamata dall’appellante con riferimento alla violazione delle regole generali del procedimento e delle garanzie partecipative; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante per chiedere, in subordine, la riforma della sentenza con eventuale rinvio al primo giudice; la richiesta non è stata accolta.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell’ordine di demolizione può essere fatta valere dal soggetto che dimostri, almeno mediante un principio di prova, di rivestire una qualità giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, quale quella di proprietario o responsabile dell’abuso; la mera allegazione di tale qualità non è sufficiente.
  • L’estinzione del reato edilizio in sede penale non costituisce, di per sé, un accertamento né un elemento obiettivo idoneo a dimostrare, nel giudizio amministrativo, la proprietà, il possesso o la responsabilità dell’abuso.
  • In assenza di prova della qualità del soggetto quale destinatario necessario dell’ordine di demolizione e dell’accertamento di inottemperanza, non sussiste il vizio di mancata notifica e non può essere configurata l’illegittimità derivata dell’ordine successivo di sgombero.
  • L’ordine di sgombero dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale non ha natura sanzionatoria, ma costituisce un atto volto a consentire al Comune, quale proprietario del bene, di conseguirne il possesso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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