Cassazione Penale, Sentenza n. 4796/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di una ordinanza del 12/01/2021 che autorizzava videocolloqui con i familiari (in particolare col figlio detenuto in altro istituto), lamentando la mancata esecuzione da parte della Direzione dell'istituto. In seguito il Magistrato di sorveglianza aveva emesso un nuovo provvedimento (28/05/2024) che autorizzava il videocollegamento con il figlio, mentre l'ordinanza del 2024 è stata poi sospesa ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; il ricorrente ha insistito per l'ottemperanza della precedente ordinanza del 2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e per improcedibilità della via dell'ottemperanza in presenza di un successivo provvedimento autonomo che ha sostituito il precedente. La Corte ha ritenuto rilevante che il ricorrente abbia già svolto numerosi colloqui (anche videocolloqui, incluso uno con il figlio il 12/04/2024) e che l'ordinanza del 2021 sia stata privata di efficacia dalla successiva ordinanza del 28/05/2024; la sospensione dell'ordinanza del 2024 (art. 666 c.p.p.) è risultata neutra rispetto alla domanda di ottemperanza del 2021. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina il regime detentivo particolarmente restrittivo applicato al ricorrente; la misura influenza le modalità dei colloqui e costituisce contesto fattuale della vicenda
art. 35-bis Ord. pen. (procedimento di ottemperanza)
Il procedimento di ottemperanza è finalizzato a far eseguire provvedimenti del magistrato di sorveglianza non eseguiti dall'Amministrazione penitenziaria; non è utilizzabile per introdurre domande nuove o per riesaminare il merito delle statuizioni già emesse
art. 666 cod. proc. pen. (impugnazione delle ordinanze del giudice di sorveglianza)
art. 666 cod. proc. pen., comma 7
Regola la sospensione degli effetti delle ordinanze impugnate; la Corte ha ritenuto che la sospensione di una successiva ordinanza non reintegra l'interesse ad ottenere l'ottemperanza di una precedente ordinanza ormai soppiantata
artt. 1 co.6, 15, 18 co.3, 28, 41-bis co.2-quater lett. b) Ord. pen.; d.P.R. 30/06/2000 n.230 artt. 61 co.1 lett. a), 73 co.3; art. 125 co.3 c.p.p.; artt. 29, 30, 31 Cost.; art. 8 CEDU
voci normative richiamate nel ricorso
Norme e principi invocati dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti al colloquio, alla riservatezza e alla compatibilità con il regime detentivo; la Corte però ha deciso sul profilo processuale della ammissibilità del ricorso più che su violazioni dirette di queste norme
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996-01
Principio secondo cui il procedimento di ottemperanza postula una mancata esecuzione del provvedimento e non può essere usato per introdurre domande nuove o rivalutare il contenuto delle statuizioni giudiziali
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza ex art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo se sussiste un concreto e attuale mancato rispetto di un provvedimento definitivo del magistrato di sorveglianza; se interviene un successivo provvedimento che disciplina la stessa materia, la precedente ordinanza perde efficacia e l'interesse all'ottemperanza viene meno
- La sospensione dell'efficacia di un provvedimento ai sensi dell'art. 666 c.p.p. non consente automaticamente di riaffermare il diritto ad ottenere l'esecuzione di un precedente provvedimento ormai soppiantato da una nuova decisione
- Se il detenuto ottiene un nuovo provvedimento autorizzativo di contenuto analogo, la via dell'ottemperanza non può essere usata per 'recuperare' o riesumare la precedente ordinanza: la strategia corretta è far valere l'inadempimento rispetto al provvedimento attualmente vigente o impugnare gli atti amministrativi che rifiutano l'esecuzione
- In casi simili è importante documentare specificamente l'inadempimento attuale dell'Amministrazione penitenziaria (date, colloqui negati, comunicazioni scritte) e chiedere l'ottemperanza rispetto al provvedimento effettivamente pendente o definitivo, evitando di basare la richiesta su provvedimenti ormai superati
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