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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 805/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. sostenendo: (1) vizio di motivazione sui "gravi indizi" perché gli incontri e i rapporti con esponenti dei Moccia (matrimonio, pranzo, incontri alla pompa di benzina) sarebbero neutri e derivanti da rapporti di parentela; le condotte contestate (composizione di scontri tra Di Sarno e Chirico, vicenda con Piscopo) avrebbero origine privata e non mafiosa; la conversazione sulla dazione di 1.000 euro sarebbe priva di riscontri e implausibile; (2) mancata riqualificazione del fatto in favore dell'art. 418 c.p., sostenendo che al più vi sarebbe stata assistenza a singoli associati e non al clan.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto fondati i gravi indizi in base a dichiarazioni di collaboratori e a videoriprese/servizi di osservazione: imposizione commerciale collegata al controllo territoriale, ordini di non commettere estorsioni, uso dei locali della pompa di benzina per riunioni del clan, interventi del capo-clan per dirimere controversie e intercettazioni sulla dazione di denaro. La Corte ha giudicato non illogica la valutazione complessiva che ha ricondotto tali elementi alla partecipazione a 416-bis. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché la questione di riqualificazione non era stata sollevata davanti al Tribunale del riesame (violazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti (dichiarazioni di collaboratori, videoriprese, intercettazioni, uso dei locali per riunioni, imposizioni commerciali, interventi per dirimere controversie) costituiscano gravi indizi di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso.

  • art. 418 cod. pen.

    La richiesta di riqualificazione nel reato di favoreggiamento semplice/assistenza a singoli associati è stata eccepita dal ricorrente ma considerata non proposta tempestivamente; la Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità procedurale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il limite di esposizione dei motivi in sede di cassazione, il ricorso è stato esposto nei limiti strettamente necessari.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha precisato che l'obbligo di riscontri previsto da tale norma riguarda le deposizioni dei collaboratori di giustizia; le intercettazioni non sono soggette al medesimo vincolo e possono essere valorizzate autonomamente come indizio.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'udienza camerale per l'esame del riesame e al deposito di memoria difensiva nel corso di quella udienza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo di cassazione non sollevato innanzi al Tribunale del riesame, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Disciplina la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La valutazione dei "gravi indizi" è cumulativa: incontri familiari o frequenze in locali possono essere valutati come indizi di appartenenza a un clan se correlati ad altri elementi concreti (controllo economico del territorio, imposizioni, riunioni nella sede commerciale, interventi per dirimere controversie).
  • Le intercettazioni, se non riconducibili a dichiarazioni di collaboratori, non sono soggette all'obbligo di riscontri di cui all'art. 192 c.p.p. e possono integrare indizi autonomi.
  • La prova della natura privata di una controversia non esclude automaticamente la rilevanza penale se la risoluzione o l'intervento avvengono tramite esponenti del clan, il che può indicare la soggezione al vincolo associativo.
  • Questioni di riqualificazione del fatto o di censura procedurale debbono essere tempestivamente dedotte in sede di riesame; non sollevarle in primo grado o in sede di riesame può determinarne l'inammissibilità in cassazione.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari basate su gravi indizi è necessario non solo contestare singoli episodi come "neutri", ma offrire elementi di fatto o di diritto che escano dalla valutazione logico-giuridica complessiva degli indizi prodotti.

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