Cassazione Civile, Ordinanza n. 04849/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di giudizi riuniti, promossi dalla società editrice di un quotidiano contro ex amministratori e sindaci e contro controparti contrattuali di quattro operazioni societarie ritenute dannose: una transazione con una società del settore pubblicitario, un mutuo concesso a una società terza, un esborso a titolo di indennizzo per il subentro in un contratto di stampa e la risoluzione anticipata di un contratto di concessione pubblicitaria. La società attrice sosteneva che tali operazioni fossero state poste in essere nell’interesse del gruppo acquirente e non della società, con conseguente responsabilità degli amministratori e dei sindaci ex artt. 2392 e 2393 c.c., oltre che invalidità/nullità di alcuni negozi per difetto di causa, causa illecita, violazione dell’art. 2358 c.c. e conflitto di interessi. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso sulla validità della transazione senza la partecipazione della controparte contrattuale e senza considerare che si discuteva anche della nullità del negozio; 2) violazione degli artt. 2392, 2393 e 1394 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe valutato solo ex post la mancanza di danno anziché la violazione, ex ante, dei doveri gestori; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione di varie norme sulla nullità e sul collegamento negoziale, per non avere considerato l’asserita identità tra l’operazione del 1995 e quella del 1996 e la pretesa unitarietà di un disegno illecito di spoliazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la validità della transazione era stata esaminata solo incidentalmente e strumentalmente alla domanda di responsabilità, senza che si chiedesse un accertamento con efficacia di giudicato nei confronti della controparte contrattuale; pertanto non vi era litisconsorzio necessario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in tema di responsabilità degli amministratori verso la società, il danno è elemento costitutivo dell’azione e il giudice non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali se non quando esse risultino, valutate ex ante, manifestamente avventate o imprudenti; la ricorrente, però, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontava specificamente con la motivazione impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che esso sollecitava una nuova valutazione del fatto e che la Corte territoriale aveva comunque esaminato i documenti richiamati (relazione peritale e sentenza penale), attribuendo loro un significato diverso da quello prospettato dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio non risulta violato quando il giudice si limita a un accertamento incidentale e strumentale alla decisione della domanda, senza pronunciare con efficacia di giudicato nei confronti del terzo non chiamato.
art. 370 c.p.c.
La memoria dell'intimato depositata oltre il termine e non notificata non è idonea a valere come controricorso, neppure tardivo.
art. 378 c.p.c.
La memoria tardiva non notificata priva la controparte della possibilità di interloquire nelle forme previste per la difesa in prossimità dell'udienza.
art. 2392 c.c.
La responsabilità degli amministratori verso la società richiede la prova della violazione dei doveri e del danno causalmente collegato; il giudice non può sostituirsi all'organo gestorio nelle scelte imprenditoriali, salvo che siano ex ante manifestamente imprudenti.
art. 2393 c.c.
L'azione sociale di responsabilità presuppone l'allegazione e la prova del pregiudizio subito dalla società e del nesso causale con le condotte contestate.
art. 1394 c.c.
La deduzione del conflitto di interessi del rappresentante esige una specifica allegazione e, in cassazione, una puntuale trascrizione del contenuto degli atti rilevanti per consentire il controllo sulla denunciata invalidità.
art. 2358 c.c.
La sua violazione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità delle operazioni di finanziamento/acquisto, ma la Corte ha rilevato l'assenza di prova dell'uso indebito delle somme e del pregiudizio derivatone.
art. 1343 c.c.
La nullità per causa illecita non è stata ritenuta configurabile nel caso esaminato, poiché le operazioni erano sorrette da finalità economiche e gestionali diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.
art. 1345 c.c.
È stato escluso che emergesse un motivo illecito comune determinante idoneo a travolgere i contratti contestati.
art. 1418 c.c.
La Corte ha escluso la nullità dei negozi dedotta dalla ricorrente, osservando che non risultava dimostrata una causa di nullità genetica.
art. 1346 c.c.
Il richiamo alla mancanza di un elemento essenziale del contratto è stato ritenuto non decisivo, non essendo emersa una nullità del negozio.
art. 1362 c.c. e ss.
Le regole ermeneutiche dei contratti sono state invocate per contestare la ricostruzione delle operazioni, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una diversa lettura del merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare le norme violate, confrontarle con la sentenza impugnata e trascrivere gli atti o le clausole rilevanti; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni se la motivazione è logicamente sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, controverso e decisivo; non sono ammissibili censure che riguardino questioni o argomentazioni o che mirino a ottenere una diversa valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se, dietro la formale deduzione di violazione di legge, mira in realtà a una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità degli amministratori verso la società, il pregiudizio patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno sono elementi costitutivi della domanda, che devono essere specificamente allegati e provati dalla società attrice.
- Il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non può risolversi in una valutazione di merito dell'opportunità economica delle operazioni; la responsabilità degli amministratori può essere affermata solo se, valutate ex ante, le scelte risultino manifestamente avventate o imprudenti.
- La nullità o invalidità di un contratto può essere esaminata in modo incidentale quando ciò sia solo funzionale alla decisione di una domanda diversa, ma non sorge litisconsorzio necessario se non si chiede una pronuncia destinata a fare stato nei confronti del terzo contraente.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare le norme violate, confrontarle con la motivazione impugnata e riportare gli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo rispetto a un preciso fatto storico e non rispetto a questioni, argomentazioni o a una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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