Sentenza del 15/04/2016 n. 7523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto tempestivo il ricorso della società contro gli avvisi di accertamento relativi alla rettifica del reddito d'impresa per gli anni 2003 e 2004 e aveva annullato la pretesa fiscale valorizzando un giudicato penale favorevole alla società. I primi tre motivi riguardavano la specificità dell'appello e la validità e decorrenza della notificazione degli atti impositivi; il quarto contestava l'uso decisivo e acritico del giudicato penale, nonché l'omessa valutazione degli ulteriori elementi probatori e degli sviluppi dell'indagine penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto validi e tempestivi i motivi di appello della società, poiché il primo giudice aveva deciso la causa per una questione preliminare di rito, e ha confermato che la notificazione al legale rappresentante precedeva, nella sequenza legale, il ricorso alla modalità residuale prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che aveva attribuito valore decisivo al giudicato penale senza valutare autonomamente tutti gli elementi fiscali e probatori. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
I motivi di appello devono essere specifici.
La specificità dell'appello deve essere valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata. Quando il primo giudice ha deciso soltanto una questione preliminare di rito, è sufficiente contestare specificamente tale statuizione e riproporre le difese di merito già formulate, purché sia chiara la volontà di devolvere la controversia al giudice d'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione validamente perfezionata secondo la sequenza normativa applicabile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La notificazione si perfeziona decorsi otto giorni dall'affissione dell'avviso nell'albo del comune.
La modalità è residuale ed è utilizzabile quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, dopo le necessarie ricerche nel comune del domicilio fiscale. Non può essere utilizzata se è possibile notificare l'atto al legale rappresentante con modalità ordinarie o mediante l'art. 140 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 140
Deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata.
Si applica quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso un indirizzo conosciuto, ma sono noti residenza, domicilio o sede; costituisce una modalità intermedia rispetto alla notificazione ordinaria e a quella per irreperibilità assoluta.
Codice di procedura civile, art. 145
Notificazione alle persone giuridiche presso la sede o al legale rappresentante.
Per le società la notificazione deve seguire una sequenza graduata: prima presso la sede sociale, poi al legale rappresentante indicato nell'atto e, solo se tali modalità non sono possibili, mediante forme più residuali.
Codice di procedura civile, art. 143
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
La disciplina dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 opera nel settore tributario in modo sostitutivo rispetto all'art. 143 c.p.c., come rimedio finale per l'irreperibilità assoluta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
La motivazione è censurabile quando il giudice omette di considerare elementi probatori decisivi, determinando un percorso argomentativo incoerente o incompleto.
Codice di procedura civile, artt. 383 e 392 e seguenti
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione, la Corte può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, che deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la notificazione mediante deposito e affissione prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 è una soluzione estrema: prima devono essere tentate le modalità ordinarie presso la sede della società e, se indicato, presso il legale rappresentante.
- Se l'atto è notificato validamente al legale rappresentante prima del ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, il termine per impugnare decorre da quella notificazione, anche se una successiva notificazione alla società avviene con modalità diverse.
- La specificità dei motivi d'appello si valuta in relazione alla decisione impugnata. Se la pronuncia di primo grado si fonda esclusivamente su una questione preliminare, l'appellante deve contestare quella questione; le difese di merito già svolte possono essere riproposte anche mediante richiamo, purché la volontà sia sufficientemente chiara.
- Un giudicato penale favorevole può costituire un elemento probatorio rilevante nel processo tributario, ma non vincola automaticamente il giudice fiscale né consente di ignorare gli altri elementi dell'accertamento.
- Il giudice tributario deve valutare autonomamente la condotta delle parti e l'intero materiale probatorio, comprese presunzioni fiscali, controlli amministrativi e sviluppi del procedimento penale.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: comporta il riesame della causa da parte del giudice di merito, limitatamente ai profili indicati dalla Corte.
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