Cassazione Penale, Sentenza n. 2510/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva cinque censure: 1) mancata assunzione di prove decisive (perizia sui telefoni di Marzena e dell'imputato; mancato esame della teste Marzena) e vizio di motivazione per il diniego; 2) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. (contestata la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correità di WASIK); 3) errores in facto e difetto di motivazione nella ricostruzione dei fatti rispetto a risultanze del RIS e della consulenza medico-legale; 4) difetto di motivazione nella valutazione complessiva delle prove (condanna oltre ogni ragionevole dubbio non supportata); 5) in subordine, error in facto e errore nella qualificazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, con particolare doglianza sulla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e sulla valutazione della personalità del condannato (richiami agli artt. 577 n.3), 63 e 69).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati: ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello sulla fondatezza della chiamata di correità di WASIK, l'adeguata valutazione delle intercettazioni e degli ulteriori riscontri (elementi medico-legali, ritrovamento dei mezzi di offesa, conversazioni intercettate e dichiarazioni di terzi). Ha però accolto il quinto motivo limitatamente alla qualificazione della circostanza aggravante della premeditazione, rilevando che la Corte territoriale non ha sufficientemente risolto la contraddizione sul punto cruciale (se WASIK andò da solo o insieme con Hodorowicz alla roulotte della vittima), indispensabile per ricostruire la dimensione cronologica/ideologica della premeditazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata solo quanto alla circostanza aggravante della premeditazione e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato e la condanna (pena di anni 15) è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137
Consente la trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero in forma scritta; qui è richiamato per segnalare che la Procura generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Criterio usato per valutare la rilevanza delle prove non assunte in grado di cassazione: la prova omessa deve essere "decisiva", ossia tale che, se acquisita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia o avrebbe intaccato la struttura portante della sentenza
art. 195, cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui la chiamata in giudizio del teste diretto, se non disposta d'ufficio, è subordinata alla richiesta di parte; la mancata richiesta equivale a rinuncia e rende inammissibile la censura per mancata escussione
art. 192, commi 2-4, cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari: la Corte ha applicato i criteri di gravità, precisione e concordanza per le prove di tipo indiziario e ha valutato le intercettazioni sia come possibile prova diretta sia come riscontro indiziario, a seconda del contesto
art. 577, n. 3), cod. pen. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato nella doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle aggravanti; la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite le censure sul trattamento sanzionatorio salvo l'annullamento limitato della qualificazione della premeditazione
artt. 63 e 69 cod. gen. (richiamati dal ricorrente)
Richiami normativi utilizzati dalla difesa per criticare la valutazione della personalità e delle circostanze equivalenti ai fini della pena; la Corte li ha considerati assorbiti rispetto alle altre valutazioni confermate
Massime di principio
- La chiamata in correità ha valore probatorio se corroborata da riscontri indipendenti e individualizzanti: tali riscontri possono consistere in elementi materiali, intercettazioni, dichiarazioni di terzi, purché autonomi rispetto alla fonte accusatoria
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta quando l'imputato vi partecipa; se invece sono di terzi, vanno valutate con i criteri di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 192 c.p.p.
- La mancata acquisizione di una prova tecnica o di un teste non è motivo valido di annullamento in Cassazione se non è dimostrato che quella prova sarebbe stata "decisiva" (art. 606, comma 1, lett. d)): va spiegato perché l'acquisizione avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia
- La richiesta di escussione del teste diretto è onere della parte; l'assenza di una richiesta in sede di merito equivale a rinuncia e rende inammissibile la censura sulla mancata escussione in Cassazione
- Per l'aggravante della premeditazione è necessaria una precisa ricostruzione delle circostanze in cui si è formato il proposito omicidiario; contraddizioni non risolte sulla dinamica (es. chi si è recato per primo sul luogo) possono impedire l'affermazione della premeditazione
- In sede di ricorso in Cassazione non sono ammesse ricostruzioni alternative dei fatti non sorrette da specifici profili di illegittimità della motivazione: il controllo è di legittimità sulla correttezza logico-giuridica, non una rinnovazione del giudizio di merito
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