Sentenza n. 8957/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025, notificato in data 15/05/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, motivato dal fatto che il nulla osta al lavoro subordinato era stato revocato. Il ricorso era stato proposto nei confronti della sola Amministrazione degli Esteri. Il Collegio aveva rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta revoca del nulla osta e per la mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, cui tale atto presupposto era riferibile. Prima della decisione, il ricorrente ha documentato il rilascio di un nuovo nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione e del visto d'ingresso da parte della sede diplomatica, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto d'ingresso aveva pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo priva di oggetto la domanda di annullamento del precedente diniego. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito la legittimità del diniego né la questione di possibile inammissibilità prospettata con riferimento alla mancata impugnazione della revoca del nulla osta e al mancato coinvolgimento del Ministero dell'Interno. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, della complessità dell'iter procedimentale e dei profili di possibile inammissibilità già evidenziati.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per il sopravvenire di un atto o di un comportamento dell'amministrazione, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando loro la possibilità di dedurre al riguardo; nel caso concreto la questione riguardava la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto e mancata notifica al Ministero dell'Interno.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La trattazione della causa è stata fissata in udienza pubblica dopo la fase cautelare, senza che il testo attribuisca a tale disposizione una specifica interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un nuovo provvedimento favorevole che soddisfi integralmente la pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell'atto originariamente impugnato.
- Quando il ricorso contro un diniego di visto è motivato dalla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, la mancata impugnazione dell'atto presupposto e il mancato coinvolgimento dell'amministrazione competente possono porre una questione di ammissibilità del ricorso; se tuttavia il rilascio successivo del visto soddisfa integralmente la pretesa, il giudizio può essere definito per cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando congiuntamente la complessità dell'iter amministrativo, il carico eccezionale gravante sull'ufficio competente e i profili di possibile inammissibilità del ricorso, anche quando l'amministrazione abbia adottato nelle more un provvedimento favorevole.
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