Sentenza n. 2868/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di predisposizione di un Progetto di vita presentata il 23 luglio 2025, reiterata con sollecito del 22 dicembre 2025 e atto stragiudiziale del 23 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del figlio riconosciuto in condizione di disabilità grave, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio sulla domanda di predisposizione del Progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e il risarcimento del danno da ritardo. Ha dedotto: violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine; violazione della disciplina del Progetto di vita, compresi l’art. 14 della legge n. 328/2000, la legge n. 112/2016, il d.lgs. n. 62/2024 e la normativa regionale; violazione dell’obbligo di priorità per le pratiche concernenti persone con disabilità grave e delle disposizioni costituzionali e internazionali a tutela delle persone con disabilità. Il Comune e l’Azienda sanitaria hanno sostenuto che l’istanza fosse generica e non consentisse di comprendere se riguardasse il Progetto di vita o il beneficio “Dopo di noi”; l’Azienda sanitaria ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La domanda risarcitoria è stata rinviata, insieme alle ulteriori questioni, alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta: nel procedimento per il Progetto di vita il Comune ha il ruolo preponderante di impulso e superamento degli arresti procedimentali, mentre all’Azienda sanitaria competono le valutazioni medico-sanitarie; poiché entrambe concorrono all’adozione dell’atto, sono legittimate passive. Ha accolto la domanda contro il silenzio: l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone di concludere i procedimenti a istanza di parte con un provvedimento espresso e l’art. 23 del d.lgs. n. 62/2024 stabilisce per questi procedimenti il termine di novanta giorni, ormai decorso. La pretesa genericità dell’istanza non giustifica l’inerzia, poiché il 22 dicembre 2025 era stato allegato uno schema di Progetto di vita, rendendone chiaro l’oggetto. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e condannato le amministrazioni a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; in caso di ulteriore inadempimento, previa richiesta di insediamento, opererà in sostituzione il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con facoltà di delega. La sentenza non definisce il giudizio: ha rinviato all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027 la trattazione delle ulteriori domande, compresa quella risarcitoria, e al definitivo la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
in applicazione di quanto disposto dall’art. 117, ult. comma, cod. proc. amm., deciderà con la presente sentenza soltanto le questioni afferenti alla lamentata illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza, di cui all’epigrafe, rinviando, previo mutamento del rito, da camerale a rito ordinario, all’udienza pubblica indicata in dispositivo per la trattazione delle ulteriori domande di parte ricorrente.
La sentenza non definitiva resa nel rito sul silenzio può limitare la decisione alla domanda relativa all’inerzia e rinviare al rito ordinario la trattazione delle ulteriori domande.
art. 14 legge n. 328/2000
l’art. 14 legge n. 328/2000, nel prevedere un’intesa tra Comuni ed Aziende Sanitarie Locali per la predisposizione del Progetto individuale in favore delle persone con disabilità, delinea un atto complesso di tipo diseguale, in cui sotto il profilo procedimentale e sostanziale, è assegnato un ruolo differenziato ai predetti Enti, rivestendo, il Comune, una posizione preponderante, gravando sul medesimo l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione dell’iter procedimentale; incombendo invece sulle Aziende Sanitarie la competenza ad assumere le valutazioni prettamente medico/sanitarie.
La predisposizione del Progetto di vita richiede l’intesa tra Comune e Azienda sanitaria, con compiti differenziati: il Comune deve dare impulso al procedimento e superare gli arresti, mentre l’Azienda sanitaria svolge le valutazioni medico-sanitarie.
art. 2 legge n. 241/1990
Ai sensi di quanto disposto, tra l’altro, dall’art. 2 legge n. 241/1990 nei procedimenti amministrativi incardinati obbligatoriamente su istanza di parte incombe sulla P.A. il dovere di adottare le sue determinazioni finali entro un termine predeterminato ex lege e mercé provvedimento espresso.
Nei procedimenti avviati obbligatoriamente su istanza di parte l’amministrazione deve concludere entro il termine previsto dalla legge con un provvedimento espresso.
art. 23 d.lgs. n. 62/2024
Nella particolare fattispecie dei procedimenti amministrativi finalizzati alla predisposizione dei Progetti di vita in favore delle persone con disabilità il termine di conclusione del procedimento amministrativo è stato, da ultimo, fissato in giorni novanta dall’art. 23 d.lgs. n. 62/2024.
Il procedimento per la predisposizione del Progetto di vita deve concludersi entro novanta giorni; una volta decorso il termine senza provvedimento, sussiste l’inerzia rilevante ai fini dell’azione sul silenzio.
Massime di principio
- Nel procedimento di predisposizione del Progetto di vita per una persona con disabilità, Comune e Azienda sanitaria concorrono all’adozione dell’atto e sono entrambi legittimati passivi nell’azione contro il silenzio; al Comune spetta dare impulso alla conclusione dell’iter e superare gli arresti procedimentali, mentre all’Azienda sanitaria competono le valutazioni medico-sanitarie.
- Il procedimento avviato su istanza per la predisposizione del Progetto di vita deve concludersi con un provvedimento espresso entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 62/2024; decorso inutilmente il termine, l’inerzia è illegittima.
- La dedotta genericità dell’istanza non esclude il dovere di provvedere quando gli elementi successivamente prodotti, come uno schema di Progetto di vita, rendano sufficientemente chiaro l’oggetto della richiesta.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare alle amministrazioni di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
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