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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5140/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Palmi per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., con concorso e tentata cooperazione ex artt. 81, 110 c.p.). L'imputato era contestato come "caporale": reclutamento quotidiano di lavoratori extracomunitari, organizzazione del trasporto con propri furgoni, imposizione di un corrispettivo di 3 euro detratto dalla paga, controllo, direzione e rendicontazione ai datori di lavoro, e sfruttamento evidenziato da condizioni abitative degradanti, retribuzioni basse e violazioni delle norme di sicurezza. In Cassazione il difensore ha dedotto errata applicazione dell'art. 603-bis e carenza di motivazione, sostenendo che l'imputato fosse solo un prestatore dipendente e che gli elementi indiziari fossero scarsi o marginali. Inoltre in corso era pervenuta una rinuncia al ricorso sottoscritta da un difensore, ma priva di procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inefficace la rinuncia formalmente prodotta dal difensore per mancanza di procura speciale, ma ha comunque valutato il ricorso e lo ha giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari (verifica di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, senza riesame del materiale probatorio). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva adeguatamente collegato i vari indizi (reclutamento ripetuto, organizzazione del trasporto, imposizione di corrispettivo, controllo e direzione del lavoro, condizioni abitative degradanti, retribuzioni inadeguate) allo sfruttamento previsto dall'art. 603-bis. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 603-bis

    Norma penale sul delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ("caporalato"). La Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità sulla base di indici sintomatici di sfruttamento (condizioni abitative degradanti, retribuzioni inadeguate, imposizione di corrispettivi, controllo e direzione dei lavoratori).

  • Codice penale, artt. 81 cpv. e 110

    Riferimenti al concorso di persone nel reato e alla partecipazione ai fatti; la contestazione comprendeva concorso e cooperazione nelle condotte di sfruttamento.

  • Regole sulla rinuncia all'impugnazione (giurisprudenza consolidata)

    La rinuncia all'impugnazione è atto personale irrevocabile che, se proposto tramite difensore, richiede procura speciale; la sua mancata forma rende l'atto inefficace.

  • Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (giurisprudenza consolidata)

    Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione: non è consentito il sindacato sugli accertamenti di fatto e sulla valutazione del peso degli indizi, purché la motivazione sia congrua e priva di errori logici.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, la Cassazione controlla principalmente vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione: non è sede per riconsiderare il peso degli indizi o rivalutare le prove raccolte dal giudice di merito.
  • Per integrare l'art. 603-bis c.p. (caporalato) non basta la sola condizione di irregolarità amministrativa dei lavoratori: occorrono indici concreti di sfruttamento quali condizioni abitative degradanti, retribuzione inadeguata, imposizione di corrispettivi, controllo/coazione, violazioni delle norme di sicurezza e direzione organizzativa del lavoro.
  • La rinuncia all'impugnazione tramite difensore richiede procura speciale; in mancanza la rinuncia è inefficace e il giudice deve comunque valutare il ricorso.
  • Nella difesa di misure cautelari è strategico concentrare le censure su vizi di diritto e su illogicità o lacune manifeste nella motivazione, anziché proporre una diversa ricostruzione dei fatti che la Corte di Cassazione non sindaca.
  • La presenza di precedenti specifici, la professionalità dimostrata nell'attività illecita e la disponibilità di mezzi o reti di contatti possono rafforzare la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive.

Testo integrale

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