Sentenza n. 1289/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti né la pretesa all'ammissione alla classe successiva. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione.
Atto impugnato: verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2022/2023 e comunicazione della mancata ammissione alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, perplessità, carenza di motivazione ed errata valutazione dei presupposti; mancata predisposizione di un programma e/o di uno sportello di recupero per lingua e letteratura italiana, in violazione dell'art. 5, comma 5, d.m. 80/2007. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto all'ammissione alla classe successiva, anche in via cautelare. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza adottata il 25 ottobre 2023. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
Norme costituzionali indicate dalla ricorrente quali parametri di legittimità del giudizio di non ammissione; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento scolastico; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 5, comma 5, d.m. 80/2007
Invocato con riferimento all'obbligo di predisposizione di interventi di recupero per lingua e letteratura italiana; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità della domanda principale anche quando l'originaria controversia riguardi l'annullamento di atti scolastici e l'accertamento del diritto all'ammissione alla classe successiva.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti vi prestino adesione.
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