Sentenza del 31/10/2017 n. 4375 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rimessione in termini - Termine lungo - Mancata comunicazione deposito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini è stata negata. L'istituto opera esclusivamente quando la parte non abbia avuto conoscenza del procedimento per una causa non imputabile e non si estende alla mancata comunicazione del deposito della sentenza o del dispositivo. Di conseguenza, la mancata ricezione della comunicazione di deposito non consente di superare il termine lungo di sei mesi per proporre appello; l'impugnazione tardiva è quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la mancata comunicazione del deposito della sentenza presso la cancelleria della commissione tributaria gli avesse impedito di proporre tempestivamente l'appello e chiedeva pertanto la rimessione in termini. La questione riguardava l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini al caso di mancata conoscenza del deposito del dispositivo, anziché alla mancata conoscenza dell'esistenza del procedimento.
Norme richiamate
Istituto della rimessione in termini
La rimessione in termini riguarda solamente l'ipotesi in cui la parte non abbia avuto notizia del procedimento.
La rimessione in termini costituisce un rimedio eccezionale, applicabile quando la parte sia stata oggettivamente impedita, per causa non imputabile, dall'esercitare le proprie difese perché ignara dell'esistenza del procedimento. Non copre invece la mancata conoscenza di singoli atti o del deposito della sentenza.
Termine lungo per l'impugnazione
termine lungo di sei mesi
Decorso il termine lungo di sei mesi per proporre appello, la mancata comunicazione del deposito del dispositivo non giustifica la rimessione in termini né impedisce la maturazione dell'inammissibilità dell'impugnazione tardiva.
Massime di principio
- La rimessione in termini non è uno strumento generale per recuperare qualsiasi scadenza processuale, ma richiede un impedimento non imputabile collegato alla mancata conoscenza dell'esistenza del procedimento.
- La mancata comunicazione del deposito della sentenza o del dispositivo, da sola, non consente di riaprire il termine lungo per impugnare.
- Chi è parte di un giudizio deve monitorarne autonomamente lo stato e rispettare i termini di impugnazione, senza fare affidamento esclusivo sulle comunicazioni della cancelleria.
- Prima di proporre un'impugnazione tardiva occorre verificare se ricorra una concreta causa non imputabile relativa alla conoscenza del procedimento; la semplice omessa comunicazione di un atto successivo normalmente non è sufficiente.
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