Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1660/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) nell’assegnare alla ricorrente gli obiettivi ambulatoriali inserisce l’elettrocardiogramma “ecg” all’interno del raggruppamento di prestazioni di “altra diagnostica” . C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nella parte in cui stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato).

Giustizia amministrativa202401775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti l'assegnazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024, inclusa la deliberazione dell'ATS e il contratto sottoscritto con riserva, nonché una successiva deliberazione regionale sugli obiettivi PNGLA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti preordinati, consequenziali e applicativi, contestando: la determinazione del budget di specialistica ambulatoriale nella misura del 100% del valore contrattualizzato nel 2023, al netto delle rimodulazioni non storicizzabili; la previsione di abbattimento dell'esubero di produzione relativo alle prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione rispetto al relativo sotto-budget; la facoltà dell'ATS di non assegnare le risorse residue non utilizzate del budget per attività di screening; l'inserimento dell'elettrocardiogramma nel raggruppamento delle prestazioni di altra diagnostica nel contratto applicativo. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha inoltre impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, limitatamente alla previsione secondo cui, solo in caso di iperproduzione oltre il 106% delle prestazioni PNGLA, non sarebbero state applicate decurtazioni per il mancato raggiungimento di determinati obiettivi relativi alla prescrizione e gestione della ricetta dematerializzata e alla pubblicazione tempestiva dei referti sul fascicolo sanitario elettronico.

La decisione

Il TAR, dopo aver fissato la trattazione ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente, secondo cui era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito. Ha quindi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti regionali e contrattuali. Le spese sono state compensate, considerato il carattere rituale della definizione e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la fissazione della controversia per verificare se permanga l'interesse alla decisione; nel caso concreto la verifica ha preceduto la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il testo non indica espressamente il comma, ma applica tale effetto processuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure dedotte.
  • La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio in rito quando emerga il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia è definita in rito per sopravvenuta carenza di interesse e l'attività difensiva della parte resistente è stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.