Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44886/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Ciglione Alessandra per lesioni personali, deducendo che il reato era perseguibile d'ufficio in quanto aggravato dall'uso di un'arma impropria (una spazzola per capelli) e che quindi la remissione di querela non avrebbe dovuto estinguere l'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione di legge nella motivazione del Tribunale che aveva escluso la circostanza aggravante dell'uso di un'arma. La Cassazione ha affermato che anche oggetti di uso comune possono integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 2, n. 2 c.p. se concretamente utilizzati per offendere, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Isernia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie base delle lesioni personali; utilizzata come fondamento dell'imputazione, sulla quale è stata valutata la presenza dell'aggravante.

  • art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che la circostanza aggravante per l'uso di uno strumento atto ad offendere comprende anche oggetti di uso comune quando siano concretamente utilizzati per offendere.

  • art. 569, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata come motivo di ricorso per violazione di legge nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 4, comma 2, L. n. 110/1975

    Richiamata nella motivazione della sentenza di merito come riferimento al divieto di porto di oggetti atti ad offendere; la Cassazione ha precisato che il regime del porto non esclude automaticamente l'aggravante quando l'oggetto sia stato effettivamente usato come arma.

Massime di principio

  • Un oggetto di uso comune può integrare la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere se risulta concretamente impiegato per causare lesioni.
  • Se è configurabile l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., il reato di lesioni personali è perseguibile d'ufficio e la remissione di querela della persona offesa non estingue automaticamente l'azione penale.
  • Il giudice di merito non può escludere l'aggravante limitandosi a considerare l'oggetto non elencato o di uso comune: rileva l'effettivo uso offensivo e la idoneità concreta a produrre il danno.
  • In casi analoghi è cruciale l'accertamento probatorio (dichiarazioni della persona offesa, referti medici, descrizione dell'oggetto e dell'azione) per valutare la sussistenza dell'aggravante; con elementi probatori idonei il pubblico ministero potrà procedere d'ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.