Cassazione Penale, Sentenza n. 32079/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame del decreto con cui il Procuratore aveva convalidato perquisizione e sequestro di monete (1.655 monete a carico di Vecchi; 24 monete e 20.000 euro in contanti a carico di Vellucci) nell'ambito di indagini per reati connessi al patrimonio culturale e ricettazione. I ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) illegittimità della perquisizione e del fondamento normativo richiamato (art. 4 L. 22/5/1975, n.152 relativo ad accertamento possesso armi/esplosivi); 2) tardività nell'eccepire la nullità del sequestro per mancata informazione sul diritto all'assistenza del difensore; 3) mancato accoglimento della richiesta di breve differimento dell'udienza del riesame per poter esaminare la consulenza numismatica depositata dal PM il giorno prima; 4) contestazione che il provvedimento del PM non avesse chiarito sufficientemente il carattere di "corpo del reato" del materiale sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo: ha ritenuto illegittimo il mancato differimento dell'udienza dopo il deposito della consulenza tecnica del PM il giorno precedente, rilevando che l'acquisizione tardiva di atti rilevanti senza consentire effettivo contraddittorio integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (anche alla luce dell'art. 309, comma 9-bis e art. 324 c.p.p.). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Trento per un nuovo giudizio che consenta il pieno svolgimento del contraddittorio. Le altre censure sono state assorbite. La sentenza precisa inoltre che l'invalidità dell'ordinanza non comporta l'automatica inefficacia del sequestro, quando la nullità non sia sanata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Consente la richiesta di differimento dell'udienza da parte dell'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto che il mancato differimento, quando richiesto per giustificati motivi dopo deposito tardivo di atti, possa costituire vizio rilevante.
art. 324 cod. proc. pen.
Comma 6: disciplina i termini per il deposito degli atti in cancelleria; l'omesso deposito per tre giorni liberi consecutivi comporta nullità di ordine generale a regime intermedio. Comma 7: richiama l'applicabilità del criterio di differimento previsto dall'art. 309; la Corte ha applicato questi principi per valutare la legittimità del decreto impugnato.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata dai ricorrenti per contestare varie violazioni di legge e il Tribunale si è confrontato sulla ammissibilità e fondatezza di tali censure.
art. 354 e art. 356 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi del provvedimento impugnato e alla rappresentazione dei motivi di ricorso; la Corte valuta la rilevanza delle censure alla luce delle norme sul procedimento di impugnazione.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nella prospettazione dei ricorrenti in ordine ai termini e alle modalità procedimentali; utilizzata per valutare correttezza del procedimento di deposito e contraddittorio.
art. 247, 253 cod. proc. pen.
Richiamate nella contestazione circa la qualificazione del materiale sequestrato come corpo del reato; la Corte ha ritenuto assorbite tali censure in ragione dell'annullamento per motivi procedurali.
art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152
Norma invocata dal Tribunale del riesame per inquadrare l'attività perquisitoria nella fattispecie dell'accertamento del possesso di armi/esplosivi; i difensori hanno contestato la correttezza di tale ricostruzione, ma tale censura è rimasta assorbita.
art. 518-quater cod. pen.
Norma penale contestata (reato per cui si procedeva); è parte della cornice fattuale della vicenda e non oggetto diretto della decisione di cassazione qui impugnata.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sulla ricettazione, contestata a carico di uno degli indagati; citata nel quadro dei reati oggetto delle indagini.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; richiamata per la forma di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero deposita consulenze o altri atti rilevanti per il riesame all'ultimo momento, la difesa ha il diritto di chiedere un breve differimento dell'udienza per esercitare il contraddittorio; il rigetto ingiustificato può rendere impugnabile l'ordinanza per violazione procedurale.
- L'omesso deposito in cancelleria degli atti del pubblico ministero per tre giorni liberi consecutivi (ai sensi dell'art. 324 c.p.p.) integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta, può far annullare l'ordinanza di riesame; tuttavia tale nullità non comporta automaticamente l'inefficacia del sequestro già eseguito.
- In ricorsi per cassazione contro ordinanze di riesame è necessario distinguere vizi procedurali che incidono sul rapporto tra parti e sulla garanzia del contraddittorio (spesso annullabili) da questioni di merito sull'idoneità del materiale a costituire corpo del reato (che possono restare assorbite se la causa torna al giudice di merito).
- La tempestività e la forma delle eccezioni difensive (es. eccezione di nullità per mancata informazione sul diritto al difensore) sono cruciali; alcune nullità sono di ordine generale e possono essere rilevate anche d'ufficio, altre possono essere considerate tardive se non dedotte nei termini previsti.
- Quando si agisce contro provvedimenti cautelari reali, è fondamentale vigilare sul rispetto dei termini di deposito degli atti e chiedere formalmente il differimento dell'udienza in presenza di documenti sopravvenuti, documentando i giustificati motivi per facilitare il riesame da parte del giudice.
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