Cassazione Civile, Ordinanza n. 10173/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
A seguito del fallimento della società di cui la ricorrente era collegata, il giudice delegato aveva determinato la quota dello stipendio della fallita da destinare alla procedura. In sede di reclamo ex art. 26 l.fall., il Tribunale di Vicenza aveva parzialmente accolto il reclamo ma aveva comunque fissato in un quinto dello stipendio mensile netto, pari a 950 euro, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 46 l.fall. La ricorrente ha impugnato tale decreto con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 46, commi 1 n. 2 e 2 l.fall. per avere il tribunale inciso oltre i limiti del necessario mantenimento personale e familiare; (2) violazione dell’art. 46, comma 1 n. 5 l.fall. e dell’art. 545 c.p.c., sostenendo che lo stipendio, inferiore al triplo della pensione sociale, sarebbe integralmente impignorabile e quindi non acquisibile alla procedura; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi all’ammontare dello stipendio, alla composizione del nucleo familiare e alle spese da sostenere; (4) motivazione apparente del decreto per illogicità e incomprensibilità del percorso argomentativo; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale pronunciato oltre i limiti della domanda, aggravando la posizione della ricorrente rispetto al provvedimento reclamato del giudice delegato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale reso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. Ha accolto il terzo e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. In particolare, ha censurato il decreto perché il giudice di merito aveva omesso di considerare fatti decisivi allegati dalla ricorrente, rilevanti per valutare se il reddito mensile fosse superiore al necessario per il mantenimento della fallita e della sua famiglia; inoltre, aveva effettuato una reformatio in peius rispetto al provvedimento del giudice delegato, aumentando la somma da versare alla procedura da 175 euro mensili a 190 euro mensili senza domanda del curatore, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 46 l.fall.
comma 1 n. 2; comma 1 n. 5; comma 2
Il salario percepito dal fallito può essere destinato alla procedura solo nei limiti della parte eccedente quanto occorre per il mantenimento personale e della famiglia; nella valutazione occorre considerare anche i limiti di impignorabilità richiamati dalla norma.
art. 545 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impignorabilità delle somme percepite, in quanto stipendio inferiore al triplo della pensione sociale.
art. 26 l.fall.
Il decreto del tribunale emesso sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato è oggetto del procedimento deciso dalla Corte.
art. 111 Cost.
È stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto decisorio e definitivo emesso in sede di reclamo.
art. 112 c.p.c.
Il tribunale non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o delle eccezioni delle parti; l’aumento della somma da versare alla procedura, in assenza di domanda del curatore, integra violazione di tale principio.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto la quota di retribuzione del fallito destinabile alla procedura, il giudice deve valutare in modo completo e concreto tutte le circostanze dedotte e provate sulla capacità reddituale e sulle esigenze di mantenimento del debitore e della famiglia; l’omessa considerazione di fatti decisivi integra vizio censurabile in cassazione.
- La determinazione della somma sottratta allo stipendio del fallito non può tradursi in una reformatio in peius rispetto al provvedimento impugnato, se non vi è una specifica domanda della parte interessata; il giudice del reclamo deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il decreto del tribunale che decide sul reclamo contro il provvedimento del giudice delegato in materia di assegnazione di una quota del salario del fallito ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
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