Ordinanza n. 9554/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del Decreto Dirigenziale n. 128/7-2 CC datato 19 novembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri in data 21 novembre 2025, con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito distinta per discipline/specialità del concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 allievi Carabinieri in ferma quadriennale in qualità di atleti, nella parte in cui dichiara la sig.na Iris Menchini vincitrice per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” e colloca la ricorrente Viola Giraudo in posizione di idonea non vincitrice (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: - tutti i verbali e i relativi allegati della Commissione giudicatrice tra cui il Verbale n. 5 dell’11 novembre 2025, con cui è stata formata la graduatoria finale di merito (doc. 2); il Verbale n. 3 del 7 novembre 2025 (doc. 3) con cui si è provveduto, tra l’altro, ad approntare le schede di valutazione dei titoli della ricorrente Viola Giraudo (scheda n. 27, doc. 4) e della controinteressata Iris Menchini (scheda n. 25, doc. 5) che pure si impugnano nella parte in cui recano punteggi errati; il Verbale n. 1 del 30 ottobre 2025 della Commissione esaminatrice (doc. 6); - il bando di concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 (diciassette) allievi Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 128/1-10 CC, nella parte in cui dovesse essere interpretabile nel senso di consentire l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello della controinteressata (doc. 7); NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio attribuitole e, per l’effetto, alla sua collocazione al primo posto della graduatoria di merito per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” con conseguente sua declaratoria quale vincitrice del concorso; CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A. per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ostensione e al deposito di tutta la documentazione concorsuale riguardante l’attività compiuta dalla Commissione di concorso, ed in particolare dei verbali non consegnati al ricorrente in occasione dell’accesso agli atti, del curriculum prodotto unitamente alla domanda di partecipazione dalla controinteressata Menchini, nonché pure dei curricula prodotti dagli altri candidati che hanno concorso per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km”, unitamente alle relative schede di valutazione; il tutto con riserva sin da ora di motivi aggiunti al ricorso ad esito dell’acquisizione agli atti del giudizio della documentazione amministrativa oggi non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri atleti, nella parte in cui la ricorrente è collocata come idonea non vincitrice e un'altra candidata è dichiarata vincitrice nella specialità nuoto in acque libere – 10 km
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la graduatoria finale e le schede di valutazione dei titoli, sostenendo che le fosse stato attribuito un punteggio erroneamente inferiore rispetto a quello della controinteressata. In particolare, la Commissione aveva ritenuto che, per la European Aquatics Open Water Swimming Cup, non fossero state redatte classifiche ufficiali rilevanti per la categoria under 19 e aveva quindi considerato soltanto i piazzamenti assoluti, escludendo i piazzamenti di categoria conseguiti dalla ricorrente nelle competizioni di Piombino 2024, Protaras 2025, Barcellona 2025 e Razanac 2025. La ricorrente ha dedotto, al contrario, che le classifiche di categoria erano state ufficializzate e pubblicate dalla European Aquatics come classifiche EA OW Cup Junior Women, come dimostrato anche dalle medaglie ricevute e dal regolamento della competizione, che prevede l'assegnazione di riconoscimenti alle prime tre atlete junior. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l'ostensione e il deposito di ulteriore documentazione concorsuale, con riserva di motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso in via definitiva sulla domanda cautelare o sull'illegittimità della graduatoria. Ha ritenuto necessario acquisire un'informativa dalla Federazione Italiana Nuoto per verificare se le classifiche di categoria relative alle quattro competizioni fossero ufficiali e dovessero essere computate ai fini dell'attribuzione del punteggio per le prove di Coppa Europa. La richiesta istruttoria è stata ritenuta giustificata dalla pubblicazione delle classifiche come EA OW Cup Junior Women, dalla documentata consegna delle medaglie e dalla previsione regolamentare relativa alle prime tre atlete junior. È stato assegnato alla FIN il termine del 10 giugno 2026 per depositare l'informativa in formato digitale. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 17 giugno 2026. La FIN dovrà essere informata dell'ordinanza, oltre alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.
La ricorrente ha invocato la disposizione per ottenere l'ostensione e il deposito della documentazione concorsuale non acquisita in occasione dell'accesso agli atti; l'ordinanza non definisce tale istanza.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità della graduatoria concorsuale dipende dalla qualificazione ufficiale di risultati sportivi o di documenti rilevanti ai fini del punteggio, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'organismo federale competente, al fine di acquisire una informativa specifica prima di decidere il merito.
- La necessità dell'istruttoria può essere ravvisata quando la tesi del ricorrente circa l'ufficialità dei risultati trovi riscontro in elementi documentali convergenti, quali la pubblicazione delle classifiche da parte dell'organismo sportivo, l'assegnazione di medaglie e le previsioni del regolamento della competizione.
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