Sentenza n. 6093/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti emessi dall’Ambasciata d'Italia a Dakar di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, prot 2025/19147, 2025/19215; 2025/19090; 2025/19217; 2025/19224; procedimento per decreto flussi 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque dinieghi di visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale emessi dall'Ambasciata d'Italia a Dakar nei confronti di cittadini senegalesi per i quali era stato ottenuto il nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, esercente attività di ristorazione, ha impugnato cinque distinti dinieghi di visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, deducendo la mancata emissione del preavviso di diniego e la violazione della disciplina di settore, nonché l'eccesso di potere della sede diplomatica per ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio dei visti. La società ha dichiarato di agire anche per conto dei cinque potenziali lavoratori senegalesi, sulla base di deleghe conferite al datore di lavoro ai sensi dell'art. 77 c.p.c., pur senza indicare tale circostanza nell'epigrafe del ricorso. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di legittimazione del datore di lavoro e per proposizione di un ricorso collettivo-cumulativo, oltre all'infondatezza nel merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo e il possibile difetto di legittimazione del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per la più liquida ragione costituita dalla sua proposizione in forma collettivo-cumulativa. Il ricorso riguardava cinque provvedimenti individuali di diniego del visto, riferiti a cinque distinti richiedenti e a procedimenti amministrativi autonomi. Non è stata fornita una disamina individuale delle posizioni né è stata dimostrata l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, della causa petendi e del petitum, richiesta dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente un ricorso collettivo o cumulativo. La mera identità della ragione per cui i visti erano richiesti non è sufficiente, poiché ogni domanda di visto deve essere esaminata individualmente in relazione al singolo istante e ai relativi presupposti. Il giudice ha escluso anche la possibilità di scindere successivamente il ricorso, distinguendo motivi ammissibili e inammissibili, poiché il ricorso è un atto processuale unitario. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni relative alla legittimazione del datore di lavoro a impugnare i dinieghi di visto e alla validità della rappresentanza processuale conferita ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
per il possibile ricorso alla decisione in forma semplificata
La causa è stata trattenuta e decisa in forma semplificata dopo l'avviso alle parti e la rinuncia al termine a difesa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso circa: a) la possibile inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo; b) il possibile difetto di legittimazione ad agire del datore di lavoro
Il giudice ha sottoposto al contraddittorio le questioni preliminari rilevate d'ufficio prima di decidere.
art. 77 c.p.c.
procura ex art. 77 c.p.c. al datore di lavoro
La disposizione è richiamata con riguardo alla rappresentanza processuale conferita dai potenziali lavoratori al datore di lavoro; la relativa questione è stata assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando ricorra una puntuale identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, oltre all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali.
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo quando gli atti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e le censure colpiscano ciascun provvedimento nella medesima misura, rendendo omogenea la cognizione giudiziale.
- La mera identità dell'interesse perseguito o della finalità della domanda amministrativa non dimostra l'identità delle posizioni sostanziali: quando ciascun provvedimento è individuale e deriva da un autonomo procedimento, le relative posizioni devono essere esaminate separatamente.
- L'identità di petitum e causa petendi deve essere dimostrata dai ricorrenti già in limine litis; non è consentito sanare l'inammissibilità mediante una successiva scissione del ricorso, distinguendo tra motivi ammissibili e inammissibili.
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso, la domanda di annullamento deve riferirsi al diniego adottato nei confronti del singolo richiedente, poiché la verifica dei presupposti del titolo è individuale e non riconducibile a una serie procedimentale unitariamente impugnabile.
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