Sentenza n. 3725/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 26 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 26 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la relativa richiesta, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione, da parte della sede diplomatica, dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 2 marzo 2026, costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata e integrasse l’avvenuta attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 2 marzo 2026 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
La richiesta di nomina del commissario ad acta è divenuta priva di oggetto in seguito all’attivazione del procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell’istanza, quando realizza il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto costituisce, nel caso in cui l’oggetto dell’azione sia l’attivazione del relativo procedimento, pieno soddisfacimento della pretesa contro il silenzio e rende non necessaria la nomina di un commissario ad acta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli, tenuto conto anche dell’intervallo temporale tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso e del numero elevato di istanze analoghe gravanti sull’amministrazione.
- Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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