Cassazione Penale, Sentenza n. 01800/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello (15/01/2025) che, parzialmente riformando la pronuncia del GUP del 10/11/2023 (processo con rito abbreviato), aveva confermato le condanne per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e varie cessioni/concorsi/reati connessi. Le censure vertevano in massima parte sulla mancata prova della sussistenza di un "sodalizio" stabile (v. distinzione associazione vs concorso nel reato continuato), sull'attribuzione dei ruoli apicali (promotore/organizzatori) e sulla intraneità del fornitore (Cacopardo), sulla illegittimità o insufficienza di prove per specifiche cessioni (Familiari, Nucera, Culici, Ariganello, De Cicco Cuda), sulla qualificazione di autoriciclaggio e sulla confisca della pescheria, sulla corretta applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti e sulla congruità della misura delle pene.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi nella sostanza: ha ritenuto infondate le censure contro la qualificazione di associazione finalizzata al narcotraffico e la struttura del sodalizio (anche se composto da pochi membri e operante per un arco temporale limitato), confermando la valutazione probatoria della Corte territoriale basata su intercettazioni, videoriprese, sequestri e annotazioni contabili. Ha ritenuto legittima l'attribuzione di ruoli apicali (Cacopardo promotore/capo; i fratelli Settimo organizzatori) e l'intraneità del fornitore quando da questo derivano anticipazioni di capitale, partecipazione ai profitti e condivisione delle scelte operative. Ha escluso la derubricazione in concorso nel reato continuato e ha ritenuto provata la fattispecie di autoriciclaggio quando il reinvestimento è avvenuto mediante intestazione di impresa a terzi (pescheria), e ha confermato la confisca. Sul piano processuale ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (no revisione in fatto se motivazione non manifesta-mente illogica). Complessivamente le condanne e le statuizioni patrimoniali della Corte di appello sono state, salvo le parti specificamente oggetto di lieve rideterminazione in appello, confermate e i ricorsi sono stati dichiarati infondati o inammissibili.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4
art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Citata come aggravante che, comunque, è stata in parte esclusa in applicazione al singolo capo; la Corte osserva che l'aggravante non è automatica e va ragionevolmente valutata sul complesso delle risultanze.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Differenza tra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in reato continuato: per l'associazione è richiesta una struttura organizzata stabile, affectio societatis e ripartizione duratura di ruoli; tale struttura può essere anche rudimentale e non richiede necessariamente ampia articolazione o lunga durata.
codice penale, art. 648-ter.1
L'articolo è interpretato nel senso che il reinvestimento di proventi illeciti mediante l'intestazione a terzi di attività economiche (es. apertura di impresa intestata ad altro) può integrare il reato di autoriciclaggio quando il mutamento di titolarità ostacola l'identificazione della provenienza illecita.
codice penale, art. 133
I criteri di commisurazione della pena (art.133) devono essere considerati nella dosimetria: gravità del fatto, modalità esecutive, personalità del reo, eventuale recidiva e altri indici sono idonei a giustificare lo scostamento dalla pena minima o il diniego di attenuanti generiche.
codice penale, art. 132
Riferito come norma che attribuisce al giudice la discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti edittali, esercitata tenendo conto degli indici di cui all'art.133.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione rispetto ai motivi già trattati in grado di merito; la Corte ricorda che molte censure erano reiterazioni e, nei limiti di dette norme, inammissibili.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione alle ipotesi di motivazione manifesta-mente illogica; la Corte ha confermato di non poter sostituirsi ai giudici del merito salvo manifesta illogicità.
codice di procedura penale, art. 292
Riferito in relazione all'autonomia valutativa del giudice del merito rispetto alle determinazioni cautelari; la sentenza può riprendere elementi dell'ordinanza cautelare purché motivati nel merito e nel contraddittorio.
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiamata nelle doglianze sulla proporzionalità della pena e sulla finalità rieducativa; la Corte ha richiamato la necessità di proporzionalità ma ha ritenuto congrua la pena alla luce degli indici previsti.
Costituzione, art. 3
Invocata nelle censure sulla proporzionalità/sproporzione delle pene; la Corte ha ritenuto conforme la determinazione delle pene al principio di ragionevolezza.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente una struttura stabile, anche rudimentale, con affectio societatis, ripartizione di ruoli e mezzi finalizzati al traffico.
- La valutazione in ordine alla sussistenza dell'associazione può fondarsi su elementi indiziari convergenti (intercettazioni, videoriprese, sequestri, annotazioni contabili); la brevità del periodo operativo o il numero esiguo di partecipanti non escludono la fattispecie associative se provata la stabilità dei rapporti.
- Un soggetto che fornisce sostanze anticipando capitali e partecipando ai profitti può essere considerato intraneo all'associazione e non mero fornitore, se è dimostrata la volontà e la coscienza di contribuire stabilmente al fine comune.
- La qualificazione di promotore/organizzatore è compatibile con la presenza di un vertice: il ruolo di organizzatore può consistere nella gestione autonoma di settori operativi rilevanti e non richiede parità col capo; la ridenominazione del ruolo non obbliga automaticamente a diminuire la pena.
- L'autoriciclaggio si realizza quando il reinvestimento dei proventi illeciti mediante trasferimento di titolarità (es. intestazione di impresa a terzi) è idoneo a ostacolare l'individuazione della provenienza dei capitali; la possibilità di spiegazioni lecite deve essere valutata nel quadro probatorio complessivo.
- La recidiva richiede una relazione qualificata tra precedenti e nuovo reato; vanno considerati natura dei reati, l'intervallo temporale, l'omogeneità offensiva e altri elementi individualizzanti; non basta il mero elenco di precedenti.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato: non è ammessa una riedizione totale dei fatti o una diversa lettura plausibile delle prove, salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento anche a un solo elemento prevalente tra quelli dell'art.133 (gravità, modalità, personalità), purché la motivazione sia congrua e individualizzata.
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