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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27636/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per più episodi di estorsione aggravata, tentata e consumata, commessi ai danni di una persona offesa ripetutamente costretta, anche sotto minaccia di un coltello, a consegnare somme di denaro. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo e secondo grado per mancata conoscenza del processo di primo grado, assumendo di essere stato giudicato in assenza senza ricezione del decreto che disponeva il giudizio e della citazione per l'udienza preliminare, con difesa originaria assente e appello proposto da difensore d'ufficio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che le richieste di denaro, pur ammesse come avvenute, sarebbero state intermittenti e distanziate nel tempo, senza prova di una coazione immediata nelle singole dazioni; 3) vizio di motivazione per il mancato rilievo dell'asserita mancanza di coercizione estorsiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, inclusi l'aumento per continuazione e la pena base, ritenuti eccessivi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto infondata la censura processuale sulla mancata conoscenza del giudizio di primo grado, evidenziando indici rivelatori della conoscenza del processo (arresto in indagine, custodia cautelare, nomina di un difensore di fiducia, elezione di domicilio, notifiche tentate e poi eseguite al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., nonché ricezione personale del decreto di citazione per l'appello). Ha poi ritenuto inammissibili le doglianze sulla responsabilità, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato in modo coerente e convergente le dichiarazioni della persona offesa, corroborate dal ritrovamento del coltello, dai prelievi bancari e dai contatti telefonici, con ricostruzione di plurimi episodi estorsivi unificati dalla continuazione; la rivalutazione richiesta era di merito e non consentita in sede di legittimità. Infine, ha giudicato corretta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità dei fatti, la ripetitività delle condotte, il danno economico e la possibilità di motivazione sintetica quando la pena si collochi vicino ai minimi edittali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis, comma 2, c.p.p.

    La dichiarazione di assenza in primo grado era legittima in presenza di più indici rivelatori della conoscenza del processo da parte dell'imputato, secondo la disciplina vigente ratione temporis, anteriore alla riforma Cartabia.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    La notificazione del decreto che dispone il giudizio al difensore, dopo il tentativo infruttuoso presso il domicilio dichiarato, è stata valorizzata come elemento sintomatico della regolarità delle notifiche e della conoscenza del processo.

  • art. 181, comma 2, c.p.p.

    Le eventuali nullità relative non eccepite con specificità e nei modi dovuti si intendono sanate.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La regola di corroborazione prevista per le dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, che possono sostenere da sole una condanna previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini del diniego o della concessione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento attinente alla gravità del fatto, alle modalità esecutive o alla personalità del reo.

  • art. 125, comma 3, c.p.

    Quando la pena è prossima ai minimi edittali, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della determinazione.

  • art. 624 c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il riferimento alla minaccia e alla costrizione per la consegna di denaro integra il paradigma estorsivo richiamato dalla contestazione.

  • art. 629 c.p.

    Il fatto è stato ricondotto alla fattispecie di estorsione, in forma aggravata, tentata e consumata.

  • art. 56 c.p.

    La contestazione comprendeva anche episodi tentati di estorsione.

Massime di principio

  • In tema di giudizio in assenza, la conoscenza del processo può desumersi da plurimi elementi obiettivi, quali arresto nelle indagini, nomina del difensore di fiducia, elezione di domicilio, notifiche tentate o eseguite presso il difensore e successiva ricezione personale di atti del grado di impugnazione.
  • Le nullità processuali relative devono essere eccepite tempestivamente e con specificità; in difetto, risultano sanate.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base sufficiente per l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne accerti con motivazione la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; l'esistenza di riscontri esterni rafforza ma non è condizione necessaria.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, salvo manifesta illogicità, contraddizioni radicali o ricorso a mere congetture.
  • La contestazione di estorsione è integrata quando la dazione di denaro sia causalmente collegata a minacce o coartazione idonee a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima, anche se i singoli episodi si collocano a distanza temporale, ove il complessivo quadro fattuale dimostri una persistente coercizione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche valorizzando un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente ai fini della valutazione complessiva.
  • Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, il giudice può assolvere l'obbligo motivazionale con formule sintetiche, purché ancorate alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneTentativoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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