Cassazione Penale, Sentenza n. 38248/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) dedotta manifesta insussistenza del reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.), o in subordine la non configurabilità del reato di uso del contrassegno (art. 473 c.p.), con richiesta di assoluzione nonostante la prescrizione; il ricorrente sosteneva che si trattava solo di possesso di marchi/etichette non ancora applicate e quindi mancasse l'"oggetto" del reato; 2) censura della configurabilità della ricettazione (art. 648 c.p.) alla luce della dogmatica secondo cui le cose contraffatte non proverrebbero da delitto esterno ma deriverebbero da una trasformazione interna, rendendo incompatibile la ricettazione; 3) vizio di motivazione della Corte d'appello rispetto alle risultanze peritali e probatorie (mancata considerazione degli strumenti per l'apposizione dei marchi e degli elementi che avrebbero dovuto creare ragionevole dubbio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) non era possibile pronunciare l'assoluzione nonostante la prescrizione perché non emergeva dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, l'insussistenza del fatto (richiamati i principi di Sez. U. Iannelli e Tettamanti); i giudici di merito avevano motivato correttamente che le etichette, pur da applicare, costituivano prodotti industriali destinati alla vendita, considerato il numero (1.233) e le modalità di custodia; (2) la ricettazione è configurabile anche per beni con segni contraffatti e può concorrere con il reato di commercio di prodotti con segni falsi (richiamata la giurisprudenza Sez. U. Ndiaye); la Corte d'appello aveva accertato la consapevolezza di Cisse nell'acquisto/possesso delle etichette contraffatte; (3) la motivazione sui profili di concorso nel delitto presupposto era adeguata: la difesa non aveva fornito elementi concreti e credibili a sostegno dell'ipotesi che l'imputato avesse concorso nella falsificazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di €3.000,00 a titolo di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato punisce la detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti; anche etichette destinate ad essere applicate sui capi possono rientrare nella nozione di "prodotto" se la destinazione alla vendita emerge dagli elementi di fatto (numero, modalità di custodia, ecc.)
art. 473 cod. pen.
Riguarda la falsificazione/uso del contrassegno; l'oggetto materiale è il contrassegno stesso, distinto dal prodotto contrassegnato, e l'ipotesi è distinguibile dall'art. 474
art. 648 cod. pen.
Il reato di ricettazione è configurabile anche con riferimento a cose recanti segni contraffatti quando l'agente acquisti o riceva consapevolmente tali cose; non è incompatibile con il reato di commercio di prodotti con segni falsi, potendo concorrere
art. 129 cod. proc. pen.
La pronuncia di assoluzione non può sostituire automaticamente l'estinzione per prescrizione: è possibile solo quando dall'evidenza degli atti e dalla motivazione emerga in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto (criterio della "constatazione"/"ictu oculi")
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione impugnati (violazione di norme penali e vizio di motivazione)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La prescrizione del reato non legittima automaticamente l'assoluzione: il giudice di legittimità può sostituire la formula estintiva con l'assolutoria solo se l'insussistenza del fatto emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (soglia molto alta, criterio della "constatazione").
- Etichette o marchi non ancora applicati possono essere considerati "prodotti" ai fini dell'art. 474 c.p. se dalla prova processuale emerge che erano destinati alla vendita (es. grande quantità, modalità di conservazione o "clandestinità").
- La ricettazione (art. 648 c.p.) può essere contestata anche per beni con segni contraffatti; non vi è per sé incompatibilità tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), perché le fattispecie sono diverse sotto il profilo strutturale e cronologico.
- Per contrastare efficacemente una contestazione di ricettazione in casi analoghi è necessario fornire elementi concreti e credibili sulla provenienza lecita dei beni o, se si afferma di aver partecipato alla falsificazione, presentare una prospettazione credibile del fatto; mere ipotesi difensive generiche non sono sufficienti.
- L'assenza di strumenti per applicare marchi al momento del sequestro non esclude di per sé la destinazione alla vendita: va valutata nel contesto probatorio complessivo (quantità, modalità di conservazione, contesto di mercato).
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