Cassazione Penale, Ordinanza n. 04294/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza del 26/10/2023 della Corte d'appello di Venezia, ma nel testo disponibile non sono indicati né i fatti di causa né il reato contestato. L'unico motivo dedotto viene ritenuto dalla Corte del tutto generico, poiché si limita a enunciare censure in modo meramente assertivo, senza alcun supporto argomentativo idoneo a confutarne la decisione impugnata. La Corte rileva quindi l'assenza di una reale critica ai passaggi decisivi della sentenza di merito e dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e sviluppati con adeguata argomentazione; la mera enunciazione apodittica delle censure non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- L’assenza di un apparato argomentativo a sostegno dei motivi di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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