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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-306/22

Order of the Court (Seventh Chamber) of 21 April 2023. — Nigar Kirimova v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Action for annulment – Article 19 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Representation of parties in direct actions before the Courts of the European Union – Lawyer who is not a third party in relation to the appellant – Requirement of independence – Lawyer practising in the same office as the applicant. — Case C-306/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha accolto il motivo principale dell’appello e ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di annullamento di Nigar Kirimova. Ha ribadito che il requisito di indipendenza del difensore va interpretato in modo restrittivo e che i meri legami professionali e interessi economici comuni, in assenza di un controllo effettivo della parte sul legale, non sono sufficienti a far venir meno la rappresentanza. La causa è stata rinviata al Tribunale per il riesame, con riserva delle spese.

Indipendenza del difensore ex articolo 19 dello Statuto della Corte: un avvocato che lavora nello stesso studio della parte ricorrente non è automaticamente privo dei requisiti di indipendenza, salvo un conflitto o vincolo che incida manifestamente sulla sua capacità di difesa.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia interpretato correttamente l’articolo 19 dello Statuto della Corte nel ritenere inammissibile il ricorso perché il difensore della ricorrente, pur essendo avvocato abilitato, lavorava nello stesso studio legale della ricorrente e quindi non era sufficientemente indipendente; in via accessoria, se vi sia stata violazione della certezza del diritto per l’applicazione dell’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, l’indipendenza del difensore non richiede assenza di qualsiasi legame con la parte, ma soltanto l’assenza di rapporti che incidano manifestamente sulla sua capacità di difendere il cliente nell’interesse di quest’ultimo; pertanto, il solo fatto che l’avvocato rappresentante e la parte siano impiegati nello stesso studio legale, senza che la parte sia socia o possa esercitare un controllo effettivo sul difensore, non basta a escludere la qualità di "avvocato" né a dichiarare inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale

Indipendenza del difensore ex articolo 19 dello Statuto e ammissibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un appello contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile un ricorso di annullamento proposto contro una decisione dell’EUIPO. La questione centrale è la rappresentanza della parte da parte di un avvocato che operava nello stesso studio legale della ricorrente.

Fatti e procedimento principale

Nigar Kirimova, cittadina azera e allora impiegata come avvocato presso lo studio Brandstock Legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH, aveva chiesto l’iscrizione nell’elenco dei rappresentanti professionali dinanzi all’EUIPO e, poiché non cittadina di uno Stato SEE, anche l’esenzione dal requisito di nazionalità previsto per tale iscrizione. Con decisione del 30 settembre 2020, il Direttore esecutivo dell’EUIPO respingeva la domanda di esenzione.

La ricorrente proponeva quindi ricorso ex articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale. L’atto era firmato da un avvocato operante nello stesso studio Brandstock Legal. Il Tribunale, a seguito di un’istruttoria sulla relazione professionale tra i due, dichiarava il ricorso irricevibile per difetto del requisito di indipendenza del difensore ex terzo comma dell’articolo 19 dello Statuto.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 19 dello Statuto della Corte, che impone la rappresentanza delle parti non privilegiate da parte di un avvocato;
  • l’articolo 53 dello Statuto, che estende tale disciplina al Tribunale;
  • l’articolo 56 dello Statuto, relativo all’impugnazione delle decisioni del Tribunale;
  • l’articolo 61 dello Statuto, sulla facoltà della Corte di decidere nel merito o rinviare la causa;
  • l’articolo 182 del regolamento di procedura della Corte, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata;
  • l’articolo 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, richiamato dal Tribunale per escludere la sanabilità del vizio di rappresentanza.

Esame dell’appello e giurisprudenza applicabile

La Corte applica l’articolo 182 del proprio regolamento di procedura, rilevando che le questioni sollevate coincidono con quelle già affrontate nella sentenza PJ e PC v EUIPO e nell’ordinanza Ordo Iuris v Parlamento.

Ribadisce che l’articolo 19 dello Statuto contiene due condizioni cumulative:

  • le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato;
  • l’avvocato deve essere abilitato a patrocinare davanti a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo SEE.

Quanto all’indipendenza, la Corte ricorda che essa non si identifica con l’assenza di qualsiasi rapporto con il cliente, ma solo con l’assenza di legami che abbiano un effetto manifestamente pregiudizievole sulla capacità di difesa. Il controllo deve essere restrittivo, per limitare i casi di irricevibilità a quelli in cui è evidente che il difensore non può svolgere il proprio mandato nell’interesse del cliente con la massima tutela possibile.

Valutazione della Corte sul caso concreto

La Corte censura l’ordinanza del Tribunale sotto due profili principali.

Primo, osserva che il fatto che la ricorrente e il suo difensore lavorassero nello stesso studio legale non è di per sé sufficiente a escludere l’indipendenza del difensore. Richiama il principio per cui un avvocato che opera in uno studio si presume soggetto ai medesimi requisiti di indipendenza di un professionista individuale o socio, salvo il caso in cui la parte sia socia dello studio e possa esercitare un controllo effettivo sul legale. Nel caso di specie, la ricorrente era soltanto assistente del proprio difensore e non poteva controllarlo.

Secondo, la Corte ritiene insufficiente anche la valorizzazione di una comune convergenza di interessi economici tra ricorrente, difensore e studio legale. Il fatto che la controversia riguardasse la qualifica professionale della ricorrente e, indirettamente, l’attività dello studio non basta, di per sé, a dimostrare che il difensore fosse incapace di rappresentarla in modo indipendente.

Ne consegue che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del sindacato consentito, avendo desunto l’assenza di indipendenza da elementi che non provano un pregiudizio manifesto alla capacità difensiva.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte accoglie il primo motivo di appello come manifestamente fondato, senza esaminare il secondo motivo relativo alla certezza del diritto e all’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale. L’ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale, poiché lo stato degli atti non consente una decisione definitiva sul merito. Le spese dell’impugnazione sono riservate.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che il requisito di indipendenza dell’avvocato ex articolo 19 dello Statuto non è violato per il solo fatto che difensore e parte lavorino nello stesso studio legale o condividano interessi professionali; è necessario che i legami esistenti compromettano in modo manifesto la capacità del difensore di tutelare il cliente con la massima indipendenza e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo.

Come è indicizzato

Materierappresentanza processualestatuto degli avvocatiammissibilità del ricorsoprocesso davanti ai giudici dell’unione europeaproprietà intellettuale

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