Sentenza n. 305/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila n. 1452 del 7 luglio 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento della spesa”, in relazione alle misure che riguardano il “Dipartimento Emergenza Accettazione” - UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Avezzano, nella parte in cui prevede l’interruzione del “turno notturno medico PPI” dell’Ospedale di Tagliacozzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Direttore Generale dell’ASL recante misure urgenti di contenimento della spesa, nella parte relativa alla proposta di interruzione del turno medico notturno del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Tagliacozzo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione aziendale nella parte in cui prevedeva, tra le misure di riduzione dei costi sanitari, l’interruzione del turno medico notturno del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Tagliacozzo. Ha dedotto il contrasto con il punto 10.1 dell’allegato 2 alla legge regionale Abruzzo 28 dicembre 2023, n. 60, sostenendo che la misura avrebbe comportato l’interruzione di un pubblico servizio, nonché la violazione degli articoli 5 e 32 della Costituzione e degli articoli 35 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che la deliberazione avesse natura meramente programmatica e non fosse immediatamente lesiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La deliberazione impugnata è stata qualificata come atto di mera programmazione finanziaria, privo di lesività concreta, attuale e immediata. Essa si limitava ad approvare una relazione illustrativa delle manovre che l’ASL si proponeva di attuare in futuro, in applicazione delle indicazioni regionali, includendo tra le proposte l’interruzione del turno notturno del PPI di Tagliacozzo. L’effettiva attuazione della misura era però rimessa all’adozione di successivi atti provvedimentali. Il TAR ha escluso che la dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell’articolo 21-quater della legge n. 241/1990 rendesse l’atto immediatamente lesivo: tale dichiarazione incide sull’efficacia dell’atto, ma non determina la concreta attuazione della misura, subordinata ai successivi provvedimenti. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla disciplina regionale, all’interruzione del pubblico servizio e alla tutela costituzionale ed europea della salute. Le spese tra la ricorrente e l’ASL sono state compensate; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della Regione Abruzzo, non costituita.
Norme richiamate
art. 21-quater l. 241/1990
La dichiarazione di immediata esecutività incide sull’efficacia dell’atto, ma non comporta di per sé la sua concreta attuazione né attribuisce necessariamente all’atto una lesività immediata, quando l’attuazione sia rimessa a successivi provvedimenti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.
punto 10.1 dell’allegato 2 alla l.r. Abruzzo 28 dicembre 2023, n. 60
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della prevista interruzione del turno notturno del PPI; il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 5 Costituzione
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.
art. 32 Costituzione
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente a tutela della salute; non esaminato nel merito.
art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Parametro dell’ordinamento dell’Unione invocato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Parametro dell’ordinamento dell’Unione invocato dalla ricorrente; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Un atto di mera programmazione finanziaria, che si limiti a individuare obiettivi o a formulare proposte la cui attuazione richieda successivi provvedimenti, non è autonomamente impugnabile in assenza di effetti lesivi concreti, diretti e attuali.
- La dichiarazione di immediata esecutività prevista dall’articolo 21-quater della legge n. 241/1990 incide sull’efficacia dell’atto, ma non determina automaticamente la sua concreta attuazione né supera la necessità di successivi atti provvedimentali.
- L’interesse a ricorrere manca quando l’atto impugnato non modifica immediatamente la sfera giuridica del ricorrente e l’eventuale lesione dipende dall’adozione di futuri atti amministrativi.
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