Ordinanza n. 23/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto DD 147 SAA 2025 del 23.12.2025 conosciuto il 29.12.2025 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento della Società Cooperativa Agricola Riviera Molisana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento della cooperativa, cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese
Esito
Favorevole al ricorrente (società cooperativa)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne ha disposto lo scioglimento, unitamente alla cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e dal Registro delle Imprese, ritenendo illegittima l’applicazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. Il provvedimento era motivato dal mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni e dall’assenza di valori patrimoniali immobiliari. Il ricorso deduceva inoltre l’illegittimità costituzionale della disciplina applicata. La società ha rappresentato che i bilanci erano stati regolarmente approvati dagli organi sociali, pur non essendo stati tempestivamente depositati.
La decisione
Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare monocratico e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività del decreto ministeriale impugnato. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., nonché alla prospettata illegittimità costituzionale della disciplina, richiedano approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare; non ha quindi anticipato alcuna valutazione definitiva sulle questioni di rito e di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l’esecuzione del provvedimento avrebbe comportato l’immediata cessazione delle attività della cooperativa, con possibile danno irreparabile per la società e i soci. Nel bilanciamento degli interessi ha dato prevalenza all’interesse della cooperativa alla prosecuzione dell’attività, osservando che non emergeva un pericolo imminente di lesione sostanziale degli interessi pubblici tutelati. La sospensione è stata subordinata al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci non depositati. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di scioglimento della cooperativa e della connessa cancellazione dagli albi e registri; la sua corretta applicazione e la prospettata illegittimità costituzionale sono state rimesse all’approfondimento della fase di merito.
art. 55 c.p.a.
La norma è stata applicata quale fondamento della tutela cautelare collegiale, ritenendo sussistenti il periculum in mora e le esigenze di bilanciamento degli interessi, pur senza definire in via definitiva il fumus sulle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni interpretative e costituzionali poste a fondamento del ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accordare la sospensione senza definire anticipatamente il merito della controversia.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione dello scioglimento di una società comporti l’immediata cessazione dell’attività, con un danno potenzialmente irreparabile per la società e i suoi soci.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla continuità dell’attività societaria può prevalere temporaneamente sull’interesse pubblico all’esecuzione immediata dello scioglimento, quando non emerga un pericolo imminente di lesione sostanziale degli interessi pubblici tutelati.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere subordinata all’adempimento di una prescrizione idonea a ridurre le irregolarità contestate, quale il deposito dei bilanci mancanti presso il Registro delle Imprese.
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