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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto DD 147 SAA 2025 del 23.12.2025 conosciuto il 29.12.2025 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento della Società Cooperativa Agricola Riviera Molisana.

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento della cooperativa, cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società cooperativa)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne ha disposto lo scioglimento, unitamente alla cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e dal Registro delle Imprese, ritenendo illegittima l’applicazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. Il provvedimento era motivato dal mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni e dall’assenza di valori patrimoniali immobiliari. Il ricorso deduceva inoltre l’illegittimità costituzionale della disciplina applicata. La società ha rappresentato che i bilanci erano stati regolarmente approvati dagli organi sociali, pur non essendo stati tempestivamente depositati.

La decisione

Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare monocratico e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività del decreto ministeriale impugnato. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., nonché alla prospettata illegittimità costituzionale della disciplina, richiedano approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare; non ha quindi anticipato alcuna valutazione definitiva sulle questioni di rito e di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l’esecuzione del provvedimento avrebbe comportato l’immediata cessazione delle attività della cooperativa, con possibile danno irreparabile per la società e i soci. Nel bilanciamento degli interessi ha dato prevalenza all’interesse della cooperativa alla prosecuzione dell’attività, osservando che non emergeva un pericolo imminente di lesione sostanziale degli interessi pubblici tutelati. La sospensione è stata subordinata al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci non depositati. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di scioglimento della cooperativa e della connessa cancellazione dagli albi e registri; la sua corretta applicazione e la prospettata illegittimità costituzionale sono state rimesse all’approfondimento della fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è stata applicata quale fondamento della tutela cautelare collegiale, ritenendo sussistenti il periculum in mora e le esigenze di bilanciamento degli interessi, pur senza definire in via definitiva il fumus sulle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni interpretative e costituzionali poste a fondamento del ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accordare la sospensione senza definire anticipatamente il merito della controversia.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione dello scioglimento di una società comporti l’immediata cessazione dell’attività, con un danno potenzialmente irreparabile per la società e i suoi soci.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla continuità dell’attività societaria può prevalere temporaneamente sull’interesse pubblico all’esecuzione immediata dello scioglimento, quando non emerga un pericolo imminente di lesione sostanziale degli interessi pubblici tutelati.
  • La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere subordinata all’adempimento di una prescrizione idonea a ridurre le irregolarità contestate, quale il deposito dei bilanci mancanti presso il Registro delle Imprese.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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