Cassazione Civile, Ordinanza n. 20254/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione con nota depositata il 23 febbraio 2024 e comunicata alle altre parti. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; in mancanza di accettazione delle controparti, ha inoltre compensato le spese, valorizzando il comportamento processuale di dismissione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le lavoratrici, già impiegate come lettrici presso l'Università e successivamente inquadrate come collaboratrici esperte linguistiche, avevano chiesto il riconoscimento del diritto a una retribuzione, dopo il 13 novembre 1997, parametrata sul trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente il diritto rivendicato e affermando che l'Università avesse correttamente applicato l'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, come autenticamene interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam conservativo, ma solo fino a riassorbimento, dei diritti economici già maturati nei precedenti rapporti di lettorato e in base alle pronunce favorevoli già intervenute tra le parti. In cassazione le lavoratrici proponevano cinque motivi, ma successivamente hanno depositato nota di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio; se non vi è accettazione delle controparti, resta da provvedere sulle spese.
art. 1 del d.l. n. 2 del 2004
Richiamato come base normativa dell'assetto retributivo ritenuto correttamente applicato dall'Università.
art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010
Richiamato quale interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 e fondamento dell'operato dell'Università nel riconoscimento dell'assegno ad personam conservativo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di rinuncia non accettata dalle controparti, la Corte provvede sulle spese di lite, che può compensare in considerazione della dismissione dell'impugnazione e della conseguente riduzione dell'attività processuale.
- Quando la rinuncia sopravviene prima della decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
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